L’acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è atto discrezionale, che richiede la comunicazione di avvio del procedimento

26 Feb 2013
26 Febbraio 2013

Lo afferma la sentenza del TAR Veneto n. 125 del 2013.

Scrive il TAR: "In tema di acquisizione sanante, il provvedimento di cui all'art. 42 bis,D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, deve di regola essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, in relazione all'intrinseca e ben rilevante discrezionalità della determinazione che l'Amministrazione procedente deve assumere. Con riguardo al caso in esame, deve darsi atto sia della mancata prova dell'invio di siffatta comunicazione da parte dell’Anas s.p.a., sia del fatto che il provvedimento impugnato non reca l'indicazione di alcun presupposto di urgenza oggettiva che, in ipotesi, sussistendone i requisiti, avrebbe potuto legittimare l'omissione di tale rilevante adempimento di cui alla L. n. 241 del 1990 (artt. 7 e 8).  In particolare, la sentenza di questo T.A.R. n. 1006/12 ha assegnato all’A.N.A.S. un termine di novanta giorni entro il quale definire la sorte del bene appreso, optando fra le possibilità offerte dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, ovvero, la restituzione del bene ai ricorrenti o l’acquisizione sanante dello stesso. Era tuttavia implicito che la seconda opzione avrebbe richiesto l’apertura di un autonomo procedimento con conseguente necessità di comunicarne l’avvio agli espropriandi, ponendoli così in condizione di rappresentare il loro punto di vista, sia sulla sussistenza o meno di un interesse pubblico, tale da giustificare l’emanazione dell’atto di acquisizione, sia sul valore dell’area in questione, sia sul danno patito in conseguenza dell’occupazione illegittima. In particolare, relativamente a ciò che ricade sotto la giurisdizione del tribunale amministrativo, solo in tale sede procedimentale gli odierni ricorrenti avrebbero potuto dimostrare di aver subito, come da essi rivendicato, un danno da occupazione illegittima maggiore rispetto a quello forfettariamente determinato dall’art. 42 bis e liquidato da parte dell’amministrazione. Sul piano processuale, poi, non può farsi applicazione del richiamato art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 come invocato dalla difesa dell’ A.N.A.S; ed infatti, sulla base di tale disposizione è vero che il provvedimento non può essere annullato per vizi formali, ivi compresa la omessa comunicazione di avvio, qualora si dimostri che lo stesso non avrebbe potuto avere un diverso contenuto, ma tale regola diviene inapplicabile qualora venga in rilievo la natura discrezionale del provvedimento, quale è quello che dispone la cd. acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001. E ciò considerando, in particolare, gli indubbi riflessi sulla situazione giuridica soggettiva dei privati i quali avrebbero dovuto essere messi nelle condizioni di poter esercitare, senz'altro, la facoltà di partecipare al procedimento".

sentenza Tar Veneto 125 del 2013

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