L’aumento di superfici utili o di volumi che esclude la sanatoria paesaggistica si configura anche nel caso di opere interrate o che non aumentano il carico urbanistico

02 Ott 2012
2 Ottobre 2012

La precisazione è contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5066 del 2012.

Scrive il Consiglio di Stato: "Quanto all’ambito di applicazione del richiamato art. 167, commi 4 e 5, la Sezione ritiene di dover ribadire quanto già affermato con la propria sentenza 20 giugno 2012 n. 3578, la quale ha osservato che:
- l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004), al di fuori dai casi tassativamente previsti dall’art. 167, commi 4 e 5;
- con tale scelta il legislatore ha inteso presidiare ulteriormente il regime delle opere incidenti su beni paesaggistici, escludendo in radice che l’esame di compatibilità paesistica possa essere postergato all’intervento realizzato (sine titulo o in difformità
dal titolo rilasciato) e ciò al fine di escludere che possa riconnettersi al fatto compiuto qualsivoglia forma di legittimazione giuridica;
- in altri termini, il richiamato art. 167 del codice n. 42 del 2004, evidentemente in considerazione delle prassi applicative delle leggi succedutesi in materia di condoni e sanatorie (caratterizzate di regola dall’esercizio di poteri discrezionali delle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico), ha inteso tutelare più rigorosamente i beni sottoposti al medesimo vincolo, precludendo in radice ogni valutazione di compatibilità ex post delle opere abusive (tranne quelle tassativamente indicate nello stesso art. 167);
- ove le opere risultino diverse da quelle sanabili ed indicate nell’art. 167, le competenti autorità non possono che emanare un atto dal contenuto vincolato e cioè esprimersi nel senso della reiezione dell’istanza di sanatoria;
- l’unica eccezione a tale rigida prescrizione riguarda il caso in cui i lavori, pur se realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- tenuto conto del testo e della ratio dell’art. 167, nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la loro neutralità, sul piano del carico urbanistico, poiché le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo".

Nel caso specifico si trattava di un garage interrato e di una centrale termica: "Il parere negativo emesso dalla Soprintendenza risulta, poi, congruamente motivato ed in linea con l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004; la lettura della relazione allegata al progetto di sanatoria evidenzia, infatti, chiaramente come fossero state realizzate opere (ampliamento del garage interrato e di una centrale termica) integranti quell’aumento “di superfici utili o volumi” ostativo, ai sensi dell’art. 167, comma 4, codice dei beni culturali e del paesaggio, al rilascio della licenza a sanatoria, nessuna rilevanza potendo assumere - come si evince da quanto sopra esposto sui c.d. volumi tecmici - il richiamo all’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.S., sez. V, sent. 1° luglio 2002 n. 3589) escludente rilevanza alle opere interrate: orientamento affermatosi in rapporto alla valutazione del parametro concernente la volumetria della costruzione (onde l’irrilevanza delle costruzioni interrate che, in quanto non utilizzabili al pari di quelle costruite al di sopra del piano di campagna, non aumentino il carico urbanistico) e non applicabile alle ipotesi in cui, al contrario, sia contestata la stessa possibilità di procedere all’edificazione (come nel caso di specie, per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e non in considerazione della volumetria realizzata)".

sentenza CDS 5066 del 2012

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3 replies
  1. Urbano says:

    I giudici amano scrivere nelle sentenze che loro non sono vincolati dalle circolari! Diamine, non non sono geometri di campagna!

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  2. Tobia says:

    Qualcuno però si dimentica o non è a conoscenza della Circolare del Ministero per i Beni e le AttivitĂ  Culturali, a firma del Segretario Generale Prof. Giuseppe Proietti, n. 33 del 26/06/2009, che definisce cosa intendasi per “lavori”, cosa intedasi per “superfici utili” e cosa intendasi per “volumi”. Mi soffermo sulle ultime due definizioni; per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonchè i portici, collegati al fabbricato, aperti su 3 lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso. Per “volumi utili” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici. Nel Comune dove opero, posso raccontare di aver ottenuto, alcuni mesi fa, l’accertamento di compatibilita’ paesaggistica da parte della Soprintendenza BB.AA. di Verona, per un ampliamento interrato di un fabbricato accessorio ad uso sportivo, realizzato in corso d’opera e in difformitĂ  dai titoli abilitativi precedentemente rilasciati (si trattava di aver aumentato la profonditĂ  dello stesso di circa 50 cm. su un ingombro planimetrico leggermente traslato dall’autorizzato ma con pari superficie).

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  3. Paolo Rosin says:

    La sentenza, per altro verso, riconferma quanto da me sostenuto in relazione al mancato collegamento pratico esistente tra l’attivitĂ  edilzia ed urbanistica e il rispetto del vincolo paesaggistico, nel senso che gli atti ed i titoli autorizzativi nell’una e nell’altra fattispecie, hanno natura autonoma ed indipendente per cui nulla vale la mancata espressione di un parere adducendo il mancato rispetto di altre norme. In specie una amministrazione non vuole esprimere un parere paesaggistico su un intervento edilizio, non motivando il mancato parere espresso, ma introducendo motivazioni ed esami di profilo edilizio/urbanistico tra l’altro oggetto di diverse ed articolate considerazioni e motivazioni non certo riducibili all’istruttoria preliminare del tecnico incaricato istruttore. In tal senso, e a conferma sull’indipendenza dei provvedimenti e delle valutazioni, la sentenza testè pubblicata ribadisce che “tenuto conto del testo e della ratio dell’art. 167, nella prospettiva della tutela del paesaggio, non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la loro neutralitĂ , sul piano del carico urbanistico, poichĂ© le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo“.

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