Le violazioni di lieve entità del regolamento edilizio non rendono illegittimo il titolo edilizio?
Lo afferma il TAR Veneto nella sentenza n. 44 del 2013.
Scrive il TAR: "Analogamente deve essere rigettato anche il terzo motivo. Anche qui parte ricorrente si limita ad affermare, senza apportare alcun elemento di prova a conforto, la violazione dell’art. 66 del Regolamento Edilizio laddove si sanciscono dei precisi limiti in materia di lunghezza e larghezza dei “poggioli”. Deve inoltre essere rilevato come dette variazioni in relazione al progetto presentato, in considerazione della lieve entità, anche laddove fossero dimostrate, non sarebbero suscettibili di determinare l’illegittimità della concessione impugnata, ma integrerebbero una violazione di prescrizioni e modalità, in quanto tale, suscettibile di essere autonomamente sanzionata".
La prospettiva è interessante, ma bisognerebbe capire meglio come si distinguano le violazioni di lieve entità dalle altre e come può il Comune sanzionarle, se esse sono "coperte" da un titolo edilizio non illegittimo (e, quindi, non annullabile).
In alternativa, non si potrebbe pensare a una illegittimità parziale (limitata ai poggioli) e non dell'intero titolo edilizio?
Dario Meneguzzo
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!