La comunicazione di avviso di avvio del procedimento (art. 7 della L. n.241/90) è un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile
Lo ribadisce il TAR Veneto con la sentenza n. 43 del 2013.
Scrive il TAR: "deve evidenziarsi, anche ai fini delle determinazione delle spese di giudizio, come parte ricorrente abbia impugnato una comunicazione di avviso di avvio del procedimento emanata ai sensi dell’art. 7 della L. n.241/90. L’esame del contenuto dell’atto impugnato, pur comprensivo dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, evidenzia il carattere endoprocedimentale – non autonomamente impugnabile - della nota in questione, finalizzata, com’è, ad attuare la partecipazione di parte ricorrente al procedimento così iniziato. Come insegna un costante orientamento giurisprudenziale “la comunicazione di avvio del procedimento, avente natura di atto endoprocedimentale, si colloca nella fase predecisoria con la quale la P.A. instaura una necessaria fase in contraddittorio con il privato. E così, con tale atto l'Amministrazione rende noto il proprio intendimento, peraltro provvisorio, di determinarsi con un riesame in autotutela consentendo alla parte titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata, di poter interloquire con l'Amministrazione stessa, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell'interesse pubblico, concreto e attuale - alla cui unica cura deve essere indirizzata l'azione amministrativa - e ad un'adeguata ponderazione dello stesso con quello privato, onde far mutare eventualmente avviso all'Amministrazione medesima (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 29 aprile 2011, n. 3698)”.
In considerazione di questo, il TAR ha condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio, anche se tecnicamente il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!