L’efficacia temporale del permesso di costruire non si applica alle opere precarie
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’art. 15, c. 4 del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio” non si applica alle opere precarie e/o temporanee perché: “In primo luogo, sotto altro profilo, deve comunque escludersi in linea di principio che l’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, possa applicarsi ai permessi in precario e temporanei assentiti per il solo periodo estivo in quanto esse oltre il termine del periodo stagionale per il quale sono funzionalmente installate non possono considerarsi strutture integrate nel contesto edilizio-urbanistico.
Infatti la deroga alla regola generale della decadenza del titolo edilizio in contrasto con un nuovo piano regolatore di cui all'art. 15, comma 4, del T.U.n. 380/2001, che prevede la continuazione di lavori precedentemente assentiti, pur in contrasto col piano sopravvenuto in vigore, se già cominciati nel vigore del piano precedente (e se completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio) in tale ipotesi non ricorre e assume carattere prevalente l'esigenza che le sopravvenute previsioni urbanistiche trovino indefettibile applicazione poiché finalizzate ad un più razionale assetto del territorio” (sez. IV, sentenza 22 settembre 2014 n. 4759).
dott. Matteo Acquasaliente
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