L’ordinanza di demolizione delle opere abusive non deve essere preceduta dal parere della CEC
Lo scrive il TAR Veneto nella sentenza n. 541 del 2013.
Scrive il TAR: "Va rigettato anche il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 92 della L. n. 61/1985, laddove prevede che l’ordinanza di demolizione deve essere preceduta dal parere della Commissione edilizia comunale. Sul punto va ricordato che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi determina il venire in essere di un’attività vincolata della Pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario acquisire il parere di organi, quali la Commissione edilizia integrata (in questo senso Consiglio di Stato Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4764). Se è pur vero che l'art. 92, IV comma, della l.r. 61/85 prescrive che le opere abusive, sono demolite, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, deve comunque evidenziarsi come detto parere non sia previsto come obbligatorio. La sua facoltatività trova conferma e fondamento nel disposto di cui all’art. 41, I comma, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 nella parte in cui quest’ultimo ha accordato alle amministrazioni comunali la facoltà di eliminare la commissione edilizia, ritenendolo un organo collegiale non indispensabile. Analogamente lo stesso art. 31 del d.P.R. 380/01, non prevede affatto un parere preventivo della commissione edilizia e, ciò, in ossequio alla stessa natura facoltativa di detto parere, che in quanto tale, assumerebbe i connotati dell’obbligatorietà solo laddove fosse prevista una disposizione in questo senso nell’ambito del regolamento edilizio del Comune di cui si tratta".
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