Mercato elettronico ed enti locali: la Corte dei Conti ritiene obbligatorio il ricorso all’e-procurement (approvigionamento elettronico – MEPA)

16 Gen 2013
16 Gennaio 2013

La Corte dei Conti, sez. di controllo per le Marche, nel parere assunto con deliberazione 29 novembre 2012, n. 169, si è pronunciata sulle recenti innovazioni introdotte in materia di obbligo al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il quadro delle norme che disciplinano l’uso dello strumento predisposto dalla Consip non è di immediata lettura.

L’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), ha disposto l’obbligo di ricorso al MEPA (di cui all’articolo 11, comma 5, del dPR 4 aprile 2002, n. 101) per le sole amministrazioni statali centrali e periferiche, con l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria

I citato comma è stato fatto oggetto di due importanti modifiche, l’una operata dalla d. L. 7 maggio 2012, n. 52 (cd. prima “spending review”), l’altra dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (finanziaria per il 2013).

Il testo oggi vigente continua ad obbligare le amministrazioni statali centri e periferiche, sempre con l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, a fare ricorso al MEPA per gli acquisti sotto soglia, mentre le altre amministrazioni pubbliche “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici … ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle relative procedure”.

Per completezza, si richiama l’articolo 287, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale, “fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del codice, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti […]”.

Recentemente, poi, è intervenuto l'articolo 1, comma 1, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. seconda “spending review”), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale sembrerebbe (il condizionale è necessario) rafforzare l'obbligo di utilizzo del MEPA da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sanzionando con la nullità i contratti stipulati, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (avvenuta il 15 agosto 2012), in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip (tra i quali, oltre alle convenzioni quadro, figura anche il MEPA).

Il Comune di Montemarciano ha chiesto chiarimenti alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, circa la “portata cogente per gli Enti locali del ricorso ai mercati elettronici ed alla possibilità di riconnettere all’espressione <sono tenuti a fare ricorso> un obbligo di <approvvigionarsi> ovvero di acquistare esclusivamente mediante il mercato elettronico”.

La Corte dei Conti, evidenziato l’ “indubbio problema di coordinamento” generato dal susseguirsi delle norme, ritiene che, per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, sussista l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico, ancorché non sussista l’obbligo assoluto di rivolgersi al MEPA, avendo il legislatore riconosciuto una facoltà di scelta tra i diversi mercati elettronici.

Unica deroga al favor dimostrato per gli acquisti effettuati mediante i sistemi di cd. e – procurement che, secondo la Corte, ha portato a ritagliare “una disciplina specifica per gli acquisiti sotto soglia dal carattere particolarmente stringente che, in difetto di espresse previsioni, pare non ammettere deroghe e/o eccezioni di sorta”, con la possibilità di derogare unicamente qualora il bene e/o il servizio non possa essere acquistato secondo le modalità telematiche, ovvero, pur presente all’interno del mercato, si dimostri inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, a soddisfare le necessità dell’amministrazione procedente.

Nelle ipotesi di deroga da ultimo richiamate, la stazione appaltante, dandone “compiuta evidenza nella motivazione”, può rivolgendosi alle tradizionali forme e canali di approvvigionamento.

In ogni altro caso, l’ingiustificata deroga rende nullo il contratto stipulato, fondando la connessa responsabilità.

Angelo Frigo – dottore di ricerca in diritto ed economia dell’impresa nell’Università di Verona

Corte Conti Marche n. 169 del 2012

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4 replies
  1. Dario Meneguzzo says:

    Lunedì 27 maggio verranno pubblicati post sulla questione.

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  2. Dott. Matteo Acquasaliente says:

    Buongiorno sig.ra Maria Collu,

    Le scrivo in merito al commento riguardante l’articolo del Dott. Angelo Frigo,

    il D. L. 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 94/2012, aveva già esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, l’obbligo di ricorrere al MePA per l’acquisto di beni/servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria.

    Successivamente, come correttamente ha sottolineato, la legge 228/2012, all’art. 1, c. 150, ha modificato il comma 449 dell’art. 1 della l. 296/2006, indicando espressamente anche “gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie”: tale disposizione, però, non si riferisce all’obbligo di acquisto tramite il MePA, ma agli acquisti tramite le convenzioni, metodo di acquisto complementare – ma diverso rispetto – al MePA.

    Di conseguenza, attualmente, l’obbligo di ricorrere al MePA per le istituzioni universitarie risulta dal combinato disposto dell’art. 1, c. 450, l. 296/2006 e dall’art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001.

    Dott. Matteo Acquasaliente

    Rispondi
    • Anonimo says:

      L’attuale testo dell’art.1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce che “Le AMMINISTRAZIONI STATALI centrali e perifieriche, ad ESCLUSIONE delle … Istituzioni Universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA. Le ALTRE amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs, 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al MEPA”.
      Dalla lettura della norma mi sembra evidente, ma correggetemi se sbaglio, che le Università, rientrando nella categoria delle pubbliche amministrazioni statali periferiche ESENTATE dall’obbligo, non devono necessariamente ricorrere al MEPA, mentre tutte le ALTRE pubbliche amministrazioni, cioè quelle diverse dalle amministrazioni statali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, ecc.) sono invece obbligate a farvi ricorso.
      Se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di obbligare anche le Università agli acquisti tramite MEPA, non avrebbe inserito la frase “ad esclusione delle Istituzioni Universitarie”, ma avrebbe scritto, come per le Convenzioni del precedente comma 449 (modificato) “ivi comprese le… Istituzioni Universitarie”.
      La realtà è che il Ministero dell’economia, a prescindere dalla grammatica, vuole comunque obbligare al ricorso al MEPA le Università!

      Pongo, allora un altro quesito:
      se l’Università riesce a spuntare da un fornitore (presente o meno in MEPA con l’oggetto desiderato) un prezzo più basso rispetto a quello indicato in MEPA per il MEDESIMO bene, può concludere il contratto senza ricorrere necessariamente al mercato elettronico?
      Io ritengo di sì, se lo scopo finale è soprattutto il contenimento della spesa pubblica!

      Grazie per la risposta che vorrete darmi e per l’attenzione.

      Rispondi
  3. Maria Collu says:

    Nel suo documento qui riportato scrive che ” Il testo oggi vigente continua ad obbligare le amministrazioni statali centri e periferiche, sempre con l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, a fare ricorso al MEPA per gli acquisti sotto soglia…”

    Come la mettiamo con la legge 228 del 24/12/2012, al comma 150 dell’art. 1, ha modificato il comma 449 dell’art. 1 della 296 del 2006, per cui:

    150. All’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,». ?

    L’università è o non è obbligata a ricorrere al mercato elettronico?

    Grazie.

    Rispondi

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