Criteri per valutare l’anomalia di un’offerta

17 Gen 2013
17 Gennaio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza n. 6 del 14 gennaio 2013, si occupa delle offerte anomale concernenti l’appalto di servizi.

Premesso che, “per consolidata giurisprudenza, "con riferimento al procedimento di verifica dell’anomalia…il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi alla verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, ove ciò fosse, il giudice invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica" (cfr., ex multis, CdS, IV, 27.6.2011 n. 3862), va osservato che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale, dovendosi valutare la serietà o meno dell'offerta nel suo complesso ed è insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o affette da errori di fatto (cfr. CdS, IV, 23.7.2012 n. 4206; III, 8.10.2012 n. 5238; e, da ultimo, Ap, 29.11.2012 n. 36 cit.)”. Di conseguenza: “il controllo di anomalia mira – lo si ribadisce - ad un giudizio complessivo sull'affidabilità dell'offerta economica (alla stregua del quale il margine di utile è irrilevante: cfr CdS, VI, 23.2.2012 n. 1019), con la conseguenza che occorre verificare se la mancata o non adeguata giustificazione di singoli aspetti sia idonea a inficiare in senso sostanziale la credibilità della proposta economica nella sua interezza”, fermo restando che non si può aprioristicamente ipotizzare un margine minimo di utile al di sotto del quale un’offerta debba considerarsi, per ciò solo, incongrua atteso che: “nessuna norma vieta alle imprese concorrenti di offrire - relativamente a determinate voci dell'offerta - finanche un prezzo pari a zero, il quale costituisce valida espressione di una proposta economica, conveniente per la stazione appaltante, cui resterà la possibilità di verificare la congruità complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia”.

Quanto esposto influisce anche sulla motivazione concernente la valutazione dell’offerta anomala atteso che: “mentre deve essere rigorosa ed analitica nel caso di ritenuta anomalia dell'offerta, implicando l'esclusione dalla gara, non deve essere altrettanto puntuale ed analitica nel caso di offerta ritenuta congrua, essendo sufficiente in tal caso anche una motivazione sintetica ed espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa interessata: cfr., ex pluribus, CdS, V, 1.10.2010 n. 7266”.

Nella medesima sentenza il T.A.R. Veneto riconosce la competenza del RUP nella valutazione dell’offerta anomala, trovando applicazione l’art. 121, c. 10, DPR 207/2010 - stante il disposo dell’art. 284 DPR 207/2010 che estende l’applicazione dell’art. 121 riguardante gli appalti di lavori anche agli appalti di servizi - secondo cui: “Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 6 del 2013

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