Pari opportunità: nuovi disposizioni per consigli e giunte di Enti Locali e Regioni

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

La legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Prevede, inoltre, disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Di seguito si evidenziano le novità più rilevanti.

La prima riguarda l’intervento incide sulle modalità d’accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi, modificando l’art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti) e l’art. 73 del TUEL (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

All’art. 71 viene inserito il comma 3bis che recita: “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”.

In ordine alla modifica dell’art. 71 è d’obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti; per quelli con popolazione inferire alla soglia minima appena indicata sussiste il solo obbligo generico di assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle liste. In altre parole, nei piccoli comuni sarà lo statuto dell’ente a dover indicare le misure idonee a conseguire lo scopo indicato dalla legge. Per quanto riguarda, invece, i comuni di grandi dimensioni organizzati in circoscrizioni la legge specifica che trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del citato art. 73. Anche in questa sede operano delle modifiche importanti: all’art. 73 comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura  superiore  a  due  terzi,  con  arrotondamento  all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale inferiore a 50 centesimi”. In caso di mancato rispetto delle disposizioni appena esposte, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Ma, se detta cancellazione fa venir meno il numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la presentazione della lista, come ci si comporta??

In tale ipotesi, le conseguenze cambiano a seconda del tipo di elezione. Infatti, secondo l’art. 30 DPR 570/1960 così come modificato dall’art 2 comma 2 della legge in commento, per quanto riguarda l’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i 15000 abitanti, “la riduzione effettuata dalla commissione elettorale non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima”. In merito, invece, all’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti l’art. 33 DPR 570/1960 stabilisce che la lista, in tal caso, è ricusata.

La seconda importante novità riguarda l’elettorato attivo. All’art. 71 TUEL, comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”. Al comma 3 dell’art. 73 TUEL, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”.

Infine, sempre in tema di pari opportunità, si sottolinea che è stato pubblicato in gazzetta (n. 23 del 28 gennaio 2013) il D.P.R. n. 251, 30 novembre 2012, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, c. 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

dott.sa Giada Scuccato

LEGGE 23 novembre 2012, N 215

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