Quali presupposti deve avere la revoca di un atto amministrativo?

03 Apr 2014
3 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 285 chiarisce che la riprogrammazione delle risorse disposte dalla D.G.R.V. n. 2801/2012 non costituisce un atto di revoca e, di conseguenza, non determina la corresponsione di un indennizzo.

Chiarito che l’art. 21 quinquies, c. 1, della L. n. 241/1990 recita: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”, il Collegio asserisce che, per disporre la revoca di un atto amministrativo, non è sufficiente voler ripristinare la legalità violata atteso che: “3. Nemmeno sussiste la violazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e, ciò, considerando come non integri la fattispecie di un vizio di legittimità dell’atto, la mancata previsione dell’indennizzo in una delibera che, peraltro, dispone la riallocazione delle risorse di un intervento infrastrutturale.

3.1 Sul punto assume carattere dirimente constatare come la delibera n. 2801/2012 non ha le caratteristiche di un atto di revoca, in quanto non determina il ritiro dall’ordinamento di un precedente atto amministrativo.

3.2 Detta delibera n. 2801/2012 non contiene, proprio in ragione delle sue caratteristiche, nessuna valutazione circa l’esistenza di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, o ipotesi di “mutamento della situazione di fatto” o, ancora, l’individuazione del venire in essere di una “nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”, questi ultimi tutti requisiti che l’art. 21 quinquies riconduce all’esercizio di un potere di revoca di un precedente provvedimento.

3.3 Nemmeno è possibile individuare la volontà dell’Amministrazione di procedere al ripristino della legalità violata, requisito quest’ultimo, ulteriore (e peraltro di per sé non sufficiente) affinché l’Amministrazione faccia ricorso ai poteri di autotutela e, ciò, considerando come la sentenza n. 3149/2012 del Consiglio di Stato aveva sancito la legittimità dei provvedimenti di revoca sul punto emanati.

3.4 Detta interpretazione risulta confermata dall’esame del contenuto di tutte le delibere impugnate nell’ambito delle quali non è previsto, in nessuna di esse, una valutazione dell’Amministrazione circa l’esistenza dei presupposti perché l’Amministrazione procedesse ad una liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies.

3.5 Ne consegue allora, che la delibera impugnata costituisce la conclusione di un diverso procedimento amministrativo, del tutto avulso dall’emanazione di un atto di ritiro o dalla liquidazione di un indennizzo e, in quanto tale, diretto, esclusivamente, a riprogrammare “le risorse della delibera CIPE 84/2000 inizialmente assegnate al progetto “Sistema informativo Territoriale della Venezia Orientale””.

 

Nella stessa sentenza, per quanto concerne il principio del ne bis in idem, ovvero dell’impossibilità per il Giudice di esprimersi due volte sulla medesima fattispecie se vi è già stata formazione del giudicato, si legge che: “L’inammissibilità è allora evidente, laddove si consideri l’applicabilità sul punto del principio del ne bis in idem (Cons. Stato Sez. IV, 28-10-2013, n. 5197) in base al quale si è previsto che "al giudice del medesimo grado di giurisdizione sia precluso il potere di pronunciarsi su questioni già definite con sentenza, con la conseguenza che è inammissibile che una questione già decisa possa essere oggetto di una nuova decisione (sia pure confermativa) dopo il passaggio in giudicato della precedente. Ne consegue che il principio non risulta applicabile alla diversa fattispecie dell'impugnazione, con separati mezzi, di medesimi atti, quando non risulti una pronuncia sull'oggetto della domanda giudiziale (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 21830/2010)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 285 del 2014

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