Quando vi è l’ultimazione dei lavori di un’opera soggetta a condono?

05 Apr 2014
5 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 20 marzo 2014 n. 366 chiarisce il concetto di ultimazione dei lavori con riferimento alla Legge n. 326/2003 (c.d terzo condono) affermando che: “2. Ciò premesso, nel caso in esame, si tratta innanzitutto di stabilire cosa si debba intendere per ultimazione delle opere abusive ai sensi della legge sul condono.

2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di ultimazione delle opere condonabili (cfr. fra le ultime, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223; T.A.R. Toscana, sez. III, 10 luglio 2013, n. 1013), condiviso anche da questa Sezione (cfr. in termini, sentenze n. 1642/2001, n. 870/2012, n. 21/2013), l'art. 36, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003 (convertito in L. n. 326 del 2003) consente la sanabilità delle "opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003", rinviando alla previsioni normative di cui alla L. n. 47 del 1985 per i profili di disciplina generale dell'istituto del condono edilizio e in tal contesto all'art. 31, comma 2, della citata L. n. 47 per il significato del concetto di "ultimazione dei lavori". L'art. 31, comma 2, cit. afferma che "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente".

La norma quindi distingue tre tipologie di opere abusive: le "opere destinate alla residenza", quelle "non destinate alla residenza" e quelle "interne agli edifici già esistenti"; con riferimento alla prima tipologia di opere (destinate alla residenza) la nozione di ultimazione dei lavori coincide con "l'esecuzione del rustico" e il "completamento della copertura"; con riferimento alle altre due tipologie di opere (non destinate alla residenza o interne agli edifici già esistenti) rileva invece il "completamento funzionale".

Nel caso che ci occupa non è dubitabile che si rientra nell'ipotesi di "opere interne agli edifici già esistenti", trattandosi non già della costruzione ex novo di un edificio ma di un mutamento di destinazione d’uso; ne consegue che la regola da seguire, al fine di individuare il momento di ultimazione dei lavori, è quella che guarda non già alla sola realizzazione del "rustico" ma al "completamento funzionale" dell'opera stessa.

2.2. In proposito la giurisprudenza ha precisato altresì che la “nozione di completamento funzionale va intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito” (Cons. St. sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7021).

In altri termini: “le opere interne agli edifici esistenti si intendono ultimate quando siano state completate funzionalmente, nel senso che le stesse siano oggettivamente idonee ad essere utilizzate in relazione alla funzione cui le stesse siano destinate” (TAR Toscana, sez. III, 6 aprile 2010, n. 927).

Ne discende, quindi, che entro il termine stabilito dalla legge, anche se le attività edilizie siano ancora in corso, l'immobile deve essere già fornito degli elementi indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito, in modo tale da risultare incompatibile con l'originaria destinazione (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, 22.10.2007 n. 837).

3. Costituisce, infine, principio consolidato della giurisprudenza quello secondo il quale l'onere della prova circa la data di realizzazione dell'immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetti a colui che ha commesso l'abuso e solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13.1.2010, n. 45; Consiglio di Stato, V, 9.11.2009, n.6984).

E, infatti, la pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio a quella data prevista dalla legge, mentre il privato, che propone l'istanza di sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi l'ultimazione dell'abuso entro la data di riferimento, vale a dire nel caso di specie il 31 marzo 2003, spettando a costui l'onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione e in caso contrario restando integro il potere di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 366 del 2014

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