Nota sulla zona di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / 2
Questa nota fa seguito alla prima pubblicata in data 28 novembre 2012.
La Regione Veneto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 842 del 15 maggio 2012, recante “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)” e pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 43 del 05 giugno 2012, approva alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Tutela delle Acque regionale (P.T.A.). In particolare, l’allegato D “Norme Tecniche di Attuazione - Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni”, agli artt. 15 e 16 prevede che:
“Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.
2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall’approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO provvedono all’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l’approvazione.
3. Successivamente all’approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all’ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a:
a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
d) vigilare sul rispetto dei vincoli.
4. Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
5. In relazione all’assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l’acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell’assetto idrogeologico locale.
6. Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”. All'interno di tali aree, fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Sono consentite le attività estrattive previste dal PRAC adottato per gli ambiti caratterizzati da falda già a giorno. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Piano, la Giunta regionale individua le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali e artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano e stabilisce gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio.
Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli
1. Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;
h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
2. All’interno delle zone di rispetto di cui all’articolo 15, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina:
a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
b) gli interventi connessi con l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
d) le pratiche agronomiche.
Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l’opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regolamenta l’impiego dei fertilizzanti o di altri materiali o prodotti con funzione fertilizzante, ammendante o correttiva, e dei prodotti fitosanitari. Con il piano di utilizzazione sono stabilite le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d’impiego nelle quantità e nelle categorie.
3. Nelle more dell’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le prime misure da adottare all’interno delle zone di rispetto sono così individuate:
a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;
b) per le condotte fognarie all’interno delle zone di rispetto è richiesta un’alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell’esercizio e periodicamente controllata;
c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l’opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l’attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:
1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell’articolo 13, dei programmi d’azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;
2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate”.
Come evidenziato nel post “Nota sulla zona di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano/1”, l’art. 94 D. Lgs. 152/2006 attribuisce alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O) il compito di determinare le zone di rispetto che devono poi essere recepite dalla Regione. Ciò nonostante, l’art. 15, c. 1, Allegato D, DGRV n. 842 del 15.05.2012, attribuisce alla Regione il compito di adottare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, le “specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. In seguito le ATO, sulla base di tali direttive tecniche, provvederanno ad individuare le zone di rispetto ed a trasmettere “la proposta alla Giunta regionale per l’approvazione”.
Si rendono necessarie alcune precisazioni.
Il D. Lgs. 152/2006 non prevede che la Regione definisca a priori le direttive tecniche concernenti la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterrane che saranno -presumibilmente - vincolanti per le ATO. Fermo restando la possibile illegittimità della deliberazione della Giunta regionale Veneto n. 842 del 15 maggio 2012, - laddove priva, in sostanza, le ATO del compito di delimitare autonomamente le zone di cui si tratta - in assenza di una sua impugnazione, tale deliberazione risulta ad oggi essere vigente.
Altra problematica concerne il termine di “centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano” che la Regione ha per adottare le “specifiche direttive tecniche”. Partendo dal presupposto che tale disposizione normativa si riferisce alle modifiche delle N.T.A. del P.T.A. pubblicate nel BUR Veneto del 05.06.2012, la Regione, attualmente, ha tempo sino al 06.12.2012 per adottare tali direttive. Il termine, comunque, non è da considerarsi perentorio.
Di conseguenza, in assenza dei summenzionati criteri regionali, le ATO possono comunque fissare le zone di rispetto?
Se le ATO lo facessero, accoglierebbe il TAR un ricorso avverso un tale provvedimento che andrebbe in contrasto con una deliberazione regionale probabilmente illegittima?
Una possibile soluzione diversa potrebbe essere quella di esperire - da parte delle A.T.O. - l’azione davanti al TAR avverso il silenzio, ex art. 31 c.p.a.,al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione (regionale) di provvedere, eventualmente in contemporanea con l’azione atipica di condanna prevista dall’art. 34, c. 1, lett. c), c.p.a.?
dott. Matteo Acquasaliente
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