Questione n. 1 sul P.A.I. Isonzo-Bacchiglione: nel mio Comune trovo una zona P1, quali interventi si possono autorizzare?

15 Mar 2013
15 Marzo 2013

Le zone P1 (del PAI dall'Isonzo al Bacchiglione) sono quelle zone in cui la PERICOLOSITA’ (intesa come la probabilità che un fenomeno di una data intensità si verifichi entro un determinato periodo di tempo e in una data area di potenziale danno) è MODERATA. Ad esse corrisponde, solitamente (salva una diversa valutazione dei Piani Comunali o Provinciali in ordine a specifici eventi calamitosi), una classe del RISCHIO moderato, ovvero R1.

Le zone P1, erano già state individuate dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nel 2004 ma, dato il loro livello di rischio moderato, non erano state assoggettate a misure di salvaguardia. Quest’ultime rappresentano lo strumento chiave di prevenzione sia dove il rischio è accertato, perché consentono di prevenire un ulteriore aggravio delle condizioni, sia laddove il rischio non sia ancora manifesto, perché ne impediscono l'insorgere. In tale accezione le misure di salvaguardia rappresentano un reale strumento per coniugare sviluppo socio-economico e sicurezza della popolazione e dei beni.

In tale situazione nelle attuali zone P1 trovano, quindi, applicazione le norme di attuazione approvate dall’Autorità di Bacino di cui sopra in data 9 novembre 2012 ed in vigore, dopo un breve periodo per la pubblicazione, dal 1 dicembre 2012.

All‘art.8, comma 2 delle Norme di Attuazione si legge: “Possono essere portati a termine tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure i salvaguardia precedentemente in vigore”. Sul punto occorrono due precisazioni:

1-      Il P.A.I. è stato adottato con la delibera del comitato istituzionale del 9 novembre 2012 e è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 30 novembre 2012;

2-      Per quanto concerne quel “fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia..” è importante ricordare quanto scritto in premessa e cioè che tali misure sono state adottate solo per le zone ad elevata e molto elevata pericolosità come le zone P3 e P4.

Proseguendo nella lettura dell’art. 8, comma 3, si elencano tutti gli interventi che sono vietati nelle zone pericolose (quindi P1; P2; P3; P4) e nelle zone di attenzione (ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino). Essi sono:

“a) eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua;

c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d) costruire, indurre e formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.

Tutti gli altri interventi, come si legge all’art. 12 delle NdA, sono lasciati alla discrezionalità dell’Amministrazione la quale dovrà gestire la pianificazione urbanistica e territoriale (disciplinante l’uso del territorio, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente), nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I., conformandosi allo stesso. Le zone P1 sono indicate nella cartografia del P.A.I. con il colore verde. In un'altra nota vedremo cosa sono le zone di attenzione.

dott.sa Giada Scuccato

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