Fate i buoni, se potete

12 Mar 2013
12 Marzo 2013

L’8 marzo 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Pubbliche amministrazioni”, che abroga il precedente Codice di comportamento adottato con decreto del Ministro della Funzione Pubblica 28 novembre 2000.

Si tratta di un atto regolamentare adottato in attuazione dell’art. 54 del DLgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni), così come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L.  6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”).

Il nuovo Codice di comportamento entrerà in vigore dopo l’approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 2 dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 prevede che esso venga consegnato al dipendente pubblico che lo sottoscrive al momento dell’assunzione. Ai sensi del successivo comma 3, la violazione dei doveri in esso contenuti dà luogo a responsabilità disciplinare, nonché a responsabilità civile, amministrativa e contabile, secondo le relative discipline. Il medesimo comma precisa che violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55-quater, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (licenziamento disciplinare).

Il comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 prevede che ciascuna P.A. debba dotarsi di un proprio Codice di comportamento, che integra e specifica il Codice adottato a livello governativo, la cui violazione è pure fonte di responsabilità disciplinare, nonché delle altre conseguenze stabilite dal comma 3 citato.

La competenza a vigilare sull’applicazione del Codice “generale” e di quello “specifico” di ogni singola P.a. spetta ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina.

Nel merito, si segnalano le seguenti disposizioni:

-          l’art. 2 estende l’ambito di applicazione del Regolamento a tutti i collaboratori o consulenti, ai titolari di uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore della p.a. La responsabilità di queste figure per così dire “esterne” viene fatta valere attraverso la previsione, nei relativi atti di incarico, nei contratti di collaborazione, di consulenza o di acquisizione dei servizi, di apposite di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione dei doveri del codice;

-          l’art. 4 fa divieto di ricevere regali, compensi o altre utilità quale corrispettivo per compiere atti del proprio ufficio (il divieto si estende al coniuge, al convivente, ai parenti ed affini fino al secondo grado). È consentito ricevere regali o utilità d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, con la precisazione che si intendono di modico valore quelli che non superino i 100,00 euro, anche sotto forma di sconto;

-          l’art. 5 fa obbligo al dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio l’adesione ad associazione i cui ambiti di intervento possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio (ad esclusione, ovviamente, dell’adesione a partiti o sindacati, dal momento che la partecipazione ad essi è esercizio di libertà costituzionalmente garantita);

-          l’art. 6 riguarda l’obbligo di comunicare l’esistenza di rapporti di collaborazione (in qualunque modo retribuiti) intrattenuti dal dipendente (o dal coniuge, dal convivente, dai parenti ed affini fino al secondo grado) con soggetti privati negli ultimi tre anni e se tali pregressi rapporti intercorrano con soggetti che hanno interessi nelle pratiche a lui affidate. È previsto anche l’obbligo per il dipendente di astenersi da decisioni inerenti le sue mansioni, qualora vi sia un conflitto di interessi (di qualsiasi natura) personale, del coniuge, del convivente, dei parenti ed affini fino al secondo grado;

-          l’art. 7 specifica i casi in cui vi è l’obbligo di astensione per conflitto di interessi. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio;

-          l’art. 8 obbliga, tra l’altro, il dipendente a denunciare, sia all’autorità giudiziaria sia al proprio superiore gerarchico, eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza;

-          l’art. 9 riguarda la trasparenza e la tracciabilità (attraverso un adeguato supporto documentale) dei processi decisionali;

-          L’art. 10 prevede anche specifici obblighi di condotta nella vita extralavorativa, con l’obbligo di non assumere comportamenti che possano nuocere all’immagine della p.a.;

-          L’art. 11 si segnala, in particolare, per il divieto dell’uso dei mezzi di servizio (linee telefoniche, internet, auto) per fini personali, fatti salvi i casi di urgenza;

-          L’art. 12 disciplina le modalità attraverso le quali il dipendente deve relazionarsi con il pubblico, ispirate a “spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità …”. Si segnala l’obbligo di rispettare gli appuntamenti coi cittadini e di rispondere senza ritardo ai loro reclami.

Il dipendente deve astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine della p.a. E’ tenuto ad informare il proprio responsabile dei suoi rapporti con la stampa.

Egli non può fornire informazioni sulle pratiche in corso di istruttoria, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

-          L’art. 13 si rivolge in particolare ai dirigenti, imponendo, tra l’altro, l’obbligo di fornire informazioni sulle partecipazioni azionarie che possono porli in conflitto di interessi con la funzione svolta, nonché sulle dichiarazioni annuali dei redditi soggetti ad IRPEF.

Si segnala l’obbligo di “adottare un comportamento esemplare ed imparziale …” e di “curare il benessere organizzativo della struttura, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori…”. “Il dirigente difende anche pubblicamene l’immagine della p.a. …. favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione”.

-          L’art. 14  prescrive, tra gli altri, il divieto per il dipendente di concludere contratti con imprese con le quali nel biennio precedente abbia stipulato contratti o ricevuto utilità e di astenersi, dandone atto per iscritto, dalla decisioni relative ai contratti stipulati dalla p.a. con tali imprese.

Le disposizioni brevemente ricordate si caratterizzano, da un lato, per l’intento di assicurare che il dipendente pubblico assuma le proprie determinazioni libero da condizionamenti esterni all’evidente fine anti-corruttivo (il riformato art. 54 del D.Lgs. 165/2001 è stato inserito nella legge c,d, “anti-corruzione n. 190/2012), dall’altro, per l’intento di restituire alla p.a. una immagine di trasparenza, credibilità, correttezza nei rapporti con il cittadino.

Con riguardo a quest’ultima finalità, osservo che alcuni precetti imposti al dipendente pubblico, come quello di difendere pubblicamente l’immagine della p.a. o quello di comportarsi nella vita privata salvaguardando il buon nome della p.a. (“non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione”), mi riecheggiano alla mente (perdonate la goffa associazione) un articolo del regolamento adottato nel 1957 dalla Latteria Sociale “Boro” di Monte di Malo (VI), il quale ci è stato donato da un cliente e che ora campeggia sulla parete del corridoio del nostro studio: “Chi mormora o critica ingiustamente il Consiglio o le persone addette al servizio, perde tutto il latte conferito”.

avv. Marta Bassanese

regolamento_dipendenti pubblici

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC