Questioni in materia di provvedimenti amministrativi
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 490, affronta numerose questioni in tema di provvedimenti amministrativi, così di seguito sintetizzabili:
- “premesso, invero, che la tipica sanzione prevista per l'invalidità del provvedimento amministrativo è l'annullabilità, di applicazione giudiziale in presenza dei tre tradizionali vizi (violazione di legge, incompetenza e eccesso di potere) ora codificati sia dall'art. 21-octies, I comma della legge n. 241/1990, sia dall'art. 29 del codice del processo amministrativo, la categoria della nullità assume un rilievo meramente residuale, limitato alle ipotesi espressamente comminate dalla legge e ad altri casi di gravi difetti del provvedimento, tassativamente indicati dall'art. 21-septies della legge n. 241/1990: le cause di nullità del provvedimento amministrativo devono intendersi, quindi, in numero chiuso”;
- “Ai sensi dell’art. 19 del DL n. 67/1997 convertito dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (concernente i giudizi aventi ad oggetto "provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate") sono, infatti, ridotti alla metà tutti i termini processuali nelle controversie ove s’impugnino gli atti di approvazione dei progetti di opere pubbliche (che comportano, anche implicitamente, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori) e di occupazione d'urgenza di aree per l'esecuzione delle predette opere (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 15.5.2000 n. 2737; V, 23.2.2000 n. 959)”;
- “l'art. 22, I comma della citata legge,” – cioè la l. 241/1990 – “invero, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della pubblica Amministrazione a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, tant'è che ha successivamente ricollegato tale interesse all'esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti". Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22 cit.), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva e giuridicamente rilevante, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (cfr., ex multis, CdS, IV, 28.9.2010 n. 7183)”;
- “costituisce principio di diritto consolidato che la mancata indicazione, in un provvedimento amministrativo, dei termini di impugnativa e dell'organo giudiziario a cui ricorrere è omissione che determina una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell'atto e può giustificare solo la concessione dell'errore scusabile quando ne sussistano i presupposti, e quindi in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (cfr., da ultimo, CdS, VI, 16.4.2012 n. 2155; III, 28.3.2012 n. 1860)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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