Questioni in materia di provvedimenti amministrativi

07 Mag 2013
7 Maggio 2013

 Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 490, affronta numerose questioni in tema di provvedimenti amministrativi, così di seguito sintetizzabili:

- “premesso, invero, che la tipica sanzione prevista per l'invalidità del provvedimento amministrativo è l'annullabilità, di applicazione giudiziale in presenza dei tre tradizionali vizi (violazione di legge, incompetenza e eccesso di potere) ora codificati sia dall'art. 21-octies, I comma della legge n. 241/1990, sia dall'art. 29 del codice del processo amministrativo, la categoria della nullità assume un rilievo meramente residuale, limitato alle ipotesi espressamente comminate dalla legge e ad altri casi di gravi difetti del provvedimento, tassativamente indicati dall'art. 21-septies della legge n. 241/1990: le cause di nullità del provvedimento amministrativo devono intendersi, quindi, in numero chiuso”;

- “Ai sensi dell’art. 19 del DL n. 67/1997 convertito dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (concernente i giudizi aventi ad oggetto "provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate") sono, infatti, ridotti alla metà tutti i termini processuali nelle controversie ove s’impugnino gli atti di approvazione dei progetti di opere pubbliche (che comportano, anche implicitamente, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori) e di occupazione d'urgenza di aree per l'esecuzione delle predette opere (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 15.5.2000 n. 2737; V, 23.2.2000 n. 959)”;

- “l'art. 22, I comma della citata legge,” – cioè la l. 241/1990 – “invero, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della pubblica Amministrazione a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, tant'è che ha successivamente ricollegato tale interesse all'esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti". Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22 cit.), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva e giuridicamente rilevante, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (cfr., ex multis, CdS, IV, 28.9.2010 n. 7183)”;

- “costituisce principio di diritto consolidato che la mancata indicazione, in un provvedimento amministrativo, dei termini di impugnativa e dell'organo giudiziario a cui ricorrere è omissione che determina una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell'atto e può giustificare solo la concessione dell'errore scusabile quando ne sussistano i presupposti, e quindi in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (cfr., da ultimo, CdS, VI, 16.4.2012 n. 2155; III, 28.3.2012 n. 1860)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 490 del 2013

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