La trasformazione abusiva di un sottotetto in un locale abitabile è variazione essenziale?

07 Mag 2013
7 Maggio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 540 del 2013 esamina un abuso costituito dalla trasformazione del sottotetto in locali abitabili completi di servizi (due camere, un bagno e un corridoio).

Scrive il TAR: "con il primo motivo la parte ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001 e 92 della L.R. n. 61/85, in quanto le difformità riscontrate non integrerebbero una variazione essenziale al progetto originario tale da giustificare la misura demolitoria. In particolare, secondo il ricorrente, il volume realizzato nel sottotetto non sarebbe superiore ad un quinto (ex art. 92 L.R. n. 61/85) di quello assentito, essendogli stato invece illegittimamente contestato, da parte del Comune, l’aumento volumetrico riguardante l’intero complesso condominiale. Tale motivo è infondato. Infatti, il Comune, nel calcolo riportato nell’ordine di demolizione, ha correttamente preso come dato di partenza il volume regolarmente assentito su tutto il condominio, quindi ha calcolato se in rapporto a questo valore, il volume reso abitabile in tutti i sottotetti fosse superiore al quinto previsto per legge, e ciò in considerazione del fatto che l’abuso riguarda l’intero edificio condominiale.
Il Comune ha dunque riscontrato, mediante un metodo di calcolo esente da vizi logici e matematici, il superamento del limite volumetrico stabilito dalla legge regionale ai fini della configurabilità di una variazione essenziale al progetto assentito.  In ogni caso si osserva che tale criterio di calcolo è sicuramente più favorevole di quello proposto dal ricorrente, secondo il quale andrebbe calcolato l’aumento volumetrico riguardante solo il proprio appartamento e non l’intero complesso condominiale. Così computato, infatti, il rapporto tra volume abusivamente reso abitabile (il proprio sottotetto) e volume assentito (il proprio appartamento) sarebbe sicuramente maggiore di quello calcolato dal Comune, e dunque comunque superiore ad un quinto. La censura, dunque, sarebbe anche inammissibile per difetto d’interesse. Sotto altro aspetto, la parte ricorrente, al fine di dimostrare l’irrilevanza volumetrica del sottotetto in questione, evidenzia che quest’ultimo non ha i requisiti minimi di altezza per essere reso abitabile e deve essere considerato alla stregua di un locale accessorio o di servizio non computabile in termini di volume. Dunque, secondo tale ragionamento, il volume utile sarebbe rimasto inalterato. Anche tale censura è infondata, in quanto l’abuso contestato è costituito proprio dalla trasformazione di locali sottotetto in locali abitabili, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, il che ha determinato un incremento del volume residenziale dell’edificio (con conseguente aumento del carico urbanistico) superiore al quinto di quello assentito. In ogni caso, si osserva solo per completezza di ragionamento, come l’opera contestata integrerebbe comunque una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 92 della L.R. n. 61/85, sanzionabile con la demolizione, essendosi verificato un mutamento di destinazione d’uso (con variazione tra categorie non omogenee) attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie".

sentenza TAR Veneto 540 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC