Riepilogo sulle zone di attenzione del PAI

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

 Il Piano di Assetto Idrogeologico, alle norme di attuazione precisa:

art.4: classifica le aree del territorio assegnando diverse condizioni di pericolosità/ rischio, e in relazione a questo fissa un regime di vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia (che distingue dall'art. 8 in poi).

All'art.5 indica le zone di attenzione: sono zone in cui vi sono informazioni di dissesto, ma manca la classe di pericolosità..

La classe di pericolosità è associata con la procedura dell'art.6.

Quale disciplina nel frattempo?

 Le zone di attenzione sono aree per le quali il piano – nel corso della sua redazione - ha acquisito elementi di criticità idraulica e geologica (e la relazione tecnica allegata al piano ne indica le fonti). Sono aree dove si è inteso segnalare la necessità di effettuare specifici approfondimenti finalizzati ad una meditata definizione delle problematiche, e dovrà essere determinato il livello di pericolosità, secondo i criteri che la relazione illustra al parag.2.1.

 Le fattispecie:

- il Comune ha uno STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE E DEVE APPLICARLO 8art. 5 comma 3):

qui la valutazione riguarda la singola concessione/intervento.

Se il PAI "sovrappone " in una area comunale una zona di attenzione: la normativa da applicare è quella dell'art. 8 del PAI.

I commi 3 e 4 dell'art.8 indicano alcuni interventi (urbanistico/edilizi) che sono in ogni caso vietati nelle zone di attenzione; per gli altri intervento occorre valutare caso per caso la compatibilità tra la specifica tipologia di dissesto della zona e l'intervento in questione.

(salvo, si ribadisce il divieto dei commi 3 e seguenti dell'art.8).

La stessa previsione è riportata anche all'art. 11 delle norme del PAI , al comma 2.

La valutazione caso per caso della compatibilità con le previsioni del PAI dovrà essere espressa , motivata, logica e congrua, a rischio della illegittimità del titolo rilasciato.

Appare allo scrivente che troverà valorizzazione in questo senso la previsione dell'art 52 comma 1 lett.c del T.U.380/2001.

In ogni caso contestualmente il Comune deve avviare la procedura di associazione della classe di pericolosità con la procedura dell'art.6 (salva la responsabilità per dolo/ colpa grave).

  - Se si sta REDIGENDO IL PIANO:

(art.5 comma 4) : devono essere valutate le condizioni di dissesto compatibilmente con le previsioni urbanistiche;

La verifica è trasmessa in Regione (ipotesi C dell'art.6 comma 1), e la Regione fa una proposta che può concludersi con l'accertamento che le previsioni urbanistiche sono compatibili con le previsioni urbanistiche (senza assegnare nessun grado di pericolosità) oppure avvia la procedura per assegnare  la classe di pericolosità

 La circolare regionale del 22 marzo 2013 indica le ipotesi in cui la questa valutazione e avvio della procedura per l'assegnazione della zona di pericolosità può essere rinviata dopo la redazione del PAT alla redazione del PI (ma non oltre).

La stessa circolare  indica come tali zone vadano indicate nella cartografia del Pat, prevedendo che tra le condizioni per considerarle idonee sia previsto l'espletamento della procedura per l'assegnazione del grado di pericolosità.

Si rinvia alla stessa circolare che esplica chiaramente la valenza giuridica del PAI come piano sovraordinato (art. 65 del dlgs 152/2006; art.3 legge reg.11/2004). 

Appare allo scrivente che eventuali incoerenze tra le previsioni del PAT e le esigenze di cautela connesse alle zone di attenzione (ma più ancora alle altre zone con assegnazione di classe di pericolosità/ rischio) del PAI possono essere oggetto di modifiche d'ufficio in sede di approvazione (art-. 14 comma 6 l.r.11/2004, ma gli stessi poteri possono esplicarsi anche in sede di copianificazione).

Va ricordato che la relazione precisa che “dove vi sia sovrapposizione tra le aree P1 con zone di attenzione idraulica è stato scelto, per il principio di cautela, di dare priorità alle zone di attenzione, in quanto per esse l'attività di pianificazione necessita di opportuni approfondimenti. I cui esiti non sono noti a priori.

avv. Paola Mistrorigo - Provincia di Vicenza

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1 reply
  1. Humor says:

    MA IN REGIONE DEL VENETO E NELLE AUTORITA’ DI BACINO C’E’ ANCORA QUALCUNO CAPACE DI SCRIVERE LE NORME?

    Per gli operatori tecnici e giuridici, oltrechè per le imprese ed i cittadini, è sempre più preoccupante il quadro che si presenta dalla lettura di leggi, degli atti di pianificazione e di altri atti aventi valenza precettiva.
    Ad ogni comma di norma che viene pubblicata, corrisponde la necessità di emettere decine di pagine di circolari interpretative e di indirizzi che nel migliore dei casi smentiscono in tutto o in parte il contenuto precettivo letterale della norma a cui si riferiscono.
    Di fronte a questo stillicidio di caduta di qualità ci chiediamo non tanto “se ci sia ancora un giudice a Berlino”, ma se a seguito della riorganizzazione e semplificazione dell’apparato burocratico regionale e della valorizzazione delle professionalità operata dalla politica con lo “Spoil system” (l’origine dell’espressione è il motto coniato da William Learned Marcy: “To the victor belong the spoils” – in italiano: “Al vincitore spetta il bottino”), ci sia ancora qualcuno capace di scrivere norme in italiano corrente …. comprensibili ….

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