Realizzazione di locali interrati o seminterrati nelle zone di attenzione PAI
Con il parere n. 2dis/2013 dei Comitati Tecnici dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di Bacino del fiume Adige in seduta congiunta, è stata chiarita la portata applicativa dell’art. 8 delle norme di attuazione relative al PAI, in riferimento al divieto di “realizzare locali interrati e seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido”.
In tale riunione si è precisato che: “l’obbligo di non fare non viene pertanto indirizzato alla realizzazione indifferenziata di locali interrati o seminterrati in aree classificate pericolose e/o nelle zone di attenzione, ma risulta funzionalmente connesso alle caratteristiche specifiche che possono essere riscontrate nell’ambito territoriale oggetto dell’intervento. Ne consegue che tanto si potrà ritenere sussistere un divieto di realizzazione dei locali de quibus quanto non si potranno approdare, nella progettazione e nell’attuazione degli interventi, puntuali accorgimenti tecnici idonei alla mitigazione della pericolosità , alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, alla protezione degli abitanti anche mediante la creazione di rapide vie di fuga”.
In conclusione ne emerge “un sistema di prevenzione e tutela del territorio che il Piano per l’Assetto Idrogeologico ha strutturato in ragione di singole specificità territoriali e nell’ambito delle quali possono sussistere specifiche tipologie di pericolo. Pertanto, nelle aree classificate a pericolosità media e moderata così come nelle zone di attenzione, la programmazione e la modalità di realizzazione di interventi aventi ad oggetto locali interrati e seminterrati, che, considerati nella loro singolarità , si ispiri sia in fase progettuale che in quella esecutiva, a fronte di un’apposita relazione predisposta da tecnici abilitati, a prioritarie finalità di difesa e incolumità , non può ritenersi oggetto di un divieto preventivo e assoluto ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera f.
Intrinseco carattere preclusivo alla realizzazione di locali interrati e seminterrati deve invece riconoscersi al dettato degli art. 9 e 10 relativi, rispettivamente alle aree classificate a pericolosità molte elevata P4 e a quelle a pericolosità elevata P3, non rientrando, tali interventi, tra quelli che vengono specificatamente annoverati in entrambi gli articoli e che possono essere esclusivamente consentiti nelle aree P3 e P4”.
dott.sa Giada Scuccato
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