Tende da sole abusive in zona vincolata e l’art. 27, comma 2 del D.P.R. 380/2001

14 Gen 2013
14 Gennaio 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 62 del 9 gennaio 2013.

 La sentenza in questione affronta due problematiche che si presentano di frequente nella prassi:

-          quale sia titolo abilitativo edilizio necessario per installare tende da sole all’esterno di un edificio;

-          quale sia la norma sanzionatoria applicabile nel caso sia realizzata un’opera  senza titolo edilizio in zona vincolata.

Nel caso concreto il Comune di Napoli aveva sanzionato con la demolizione ex art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 l’installazione all’esterno di un edificio commerciale di 3 tende da sole delle dimensioni di 17 ml. x 3 ml., perché eseguita in assenza di permesso di costruire in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

Si ricorda che l’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 così recita: “Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo … su aree … di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora il riferimento è al D.Lgs. 42/2004)  … provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Il Giudice di primo grado, dopo avere operato una ricognizione dei tre diversi orientamenti giurisprudenziali relativi alla problematica del titolo edilizio necessario per installare le tende all’esterno di un edificio  - il primo orientamento non richiede alcun titolo; il secondo richiede il permesso di costruire e il terzo una d.i.a. -, dichiarava che riteneva necessaria una d.i.a., inquadrando la fattispecie nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001. Conseguentemente aveva annullato l’ordinanza di demolizione, la quale aveva invece ritenuto necessario il permesso di costruire.

Il Comune appellava la sentenza e il Consiglio di Stato ribaltava la decisione, confermando la legittimità del provvedimento demolitorio comunale sulla scorta del seguente ragionamento: si deve prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento (dia o permesso di costruire), mentre occorre considerare che quest’ultimo era stato posto in essere in zona soggetta a vincolo paesaggistico in assoluta carenza di titolo abilitativo (qualunque esso sia) e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, doveva essere sanzionato.

Il Giudice di appello così interpreta l’art. 27, comma 2 citato: “Detto articolo riconosce, infatti, all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica.

In conclusione, se viene realizzata un’opera in zona soggetta a vincolo paesaggistico in assenza di titolo abilitativo edilizio (qualunque sia quello in concreto richiesto dalla legge, d.i.a. o p.c.), il dirigente o responsabile deve ordinarne la rimozione a tutela dell’interesse pubblico paesaggistico.

Si osserva che il Consiglio di Stato, a differenza del Giudice di primo grado, non prende tuttavia posizione in ordine al titolo edilizio necessario per installare una tenda da sole.

avv. Marta Bassanese

sentenza CDS 62 del 2013

 

 

 

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