Distinzione tra limiti alla localizzazione (illegittimi) e criteri di localizzazione (legittimi) per gli impianti di telefonia

14 Gen 2013
14 Gennaio 2013

La sentenza è esaminata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 44 del 2013, in sede di appello avverso la sentenza n. 14448 del 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il quale aveva accolto un ricorso con il quale l’Ufficio Tecnico di un comune aveva negato l’autorizzazione alla DIA per l’installazione di un impianto di telefonia mobile.

Il TAR aveva deciso che, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 dicembre 2005, n. 6961, l’individuazione di un unico sito per installare un impianto di telefonia mobile, scelto unicamente in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, costituisce un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione ed in quanto tale è da ritenersi illegittima.

Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR: "il Collegio osserva che i criteri con cui procedere all’individuazione dei siti dove collocare gli impianti di telefonia mobile sono stati già oggetto di decisione del Consiglio di Stato (Sez.VI, 9 giugno 2006, n. 3452), da cui il Collegio non ravvisa motivate ragioni per discostarsi.
In base a tali indirizzi giurisprudenziali è stato ritenuto che alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).
A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio (Cons. di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961).
Infine, per quanto riguarda la censura relativa al fatto che l’articolo 3 del Regolamento approvato dal Comune di San Prisco con delibera n. 4 del 2004,
prevede che l’installazione di impianti di telefonia mobile è soggetta al rilascio del permesso di costruire e non alla denuncia di inizio attività (DIA) - procedura seguita invece dalla Società appellata - osserva il Collegio che tale argomentazione, che a giudizio dell’appellante avrebbe reso lecito il diniego espresso dal comune di San Prisco, non è stata fatta propria né dal provvedimento di diniego impugnato - che si è limitato a motivare il non accoglimento della DIA in quanto “il sito non corrisponde a quello previsto nel Regolamento locale in materia di insediamento di antenne, stazioni radio base (S.R.B.), ripetitori e d’infrastrutture connesse” - né dalla parte intimata nel giudizio di primo grado.
La censura, pertanto, non può trovare spazio in questa fase di giudizio".

D.M.

sentenza CDS 44 del 2012

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