Un condomino può sopprimere una porzione del tetto per realizzare una terrazza esclusiva?
La questione è stata esaminata dalla sentenza della Cassazione civile n. 14107 del 3 agosto 2012, che ha dato risposta positiva.
Scrive la Corte: "Rimane da chiedersi se la materiale soppressione di una porzione limitata della falda sia di per sé alterazione della destinazione della cosa.
La risposta deve essere negativa, perché per destinazione della cosa si intende la complessiva destinazione di essa, che deve essere salva in relazione alla funzione del bene e non alla sua immodificabile consistenza materiale.
Pertanto la soppressione di una piccola parte del tetto, se viene salvaguardate diversamente la funzione di copertura e si realizza nel contempo un uso più intenso da parte del condomino, non può esser intesa come alterazione della destinazione, comunque assolta dal bene nel suo complesso.
Ovviamente il giudizio sul punto andrà formulato caso per caso, in relazione alle circostanze peculiari e si risolve in un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità solo avendo riguardo alla motivazione".
Evidenziamo che in passato la Corte aveva affermato il contrario: ciò che affascina nelle sentenze è l'attitudine a supportare indifferentemente una verità e anche quella opposta.
Insomma, c'è speranza per tutti, ma bisogna almeno provarci.
Dario Meneguzzo
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!