Misure di prevenzione: confisca dell’immobile adibito ad abitazione familiare
Il Consiglio di Stato ha affermato che la deroga al vigente sistema della prevenzione, attraverso la sostituzione della confisca della casa familiare con misure patrimoniali di contenuto equivalente (un esborso di danaro o la confisca di un altro bene), attiene alla fase della determinazione e individuazione della misura preventiva, quindi a un momento antecedente a quello dell’esecuzione dello sgombero.
Il diritto all’abitazione si atteggia in modo molto diverso nel quadro della Costituzione italiana rispetto a come viene affermato dalla CEDU, dove viene in rilievo anche la libertà negativa di scelta del proprio domicilio, con il riflesso della necessaria salvaguardia della vita privata e familiare dell’individuo, ove ingiustamente colpito da misure interferenti illegittime.
L’art. 47, co. 2, ult. periodo d.lgs. 159/2011 non lascia adito a dubbi ermeneutici nello statuire che “anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile”, sicché ogni altra eventualità è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e non vale ad interferire con il necessario decorso delle operazioni di sgombero dell’immobile e di apprensione del suo possesso da parte dell’Agenzia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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