Alle costruzioni che si fanno a confine con le piazze e le vie pubbliche non si applica il d.m. 1444/1968
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 879, co. 2 c.c. contempla un esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, da riferirsi anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Previo assenso della pubblica amministrazione per la deroga?
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