Distanza tra pareti finestrate di diversa altezza
Il TAR Veneto ha affermato che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate deve essere rispettata anche in relazione alla parte sopraelevata che non risulterebbe fronteggiata dall’edificio confinante, più basso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 92 let. c) della lr n. 61/85 indica questo caso tra le variazioni essenziali:
c) che comportino l’alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell’area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico- sanitario, degli allineamenti previsti e dell’ordinata distribuzione dei volumi;
E’ singolare come tale comma ora non rilevi nell’applicazione dell’art. 36bis della legge n. 105/2024(Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32).
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