Distanza tra pareti finestrate e volumi tecnici
Il TAR Veneto ha affermato che i volumi tecnici non sono tenuti a rispettare la distanza tra pareti finestrate di 10 metri ex art. 9 d.m. 1444/1968.
La giurisprudenza ha enucleato alcuni parametri per identificare il carattere di volume tecnico di un manufatto: a) il rapporto di strumentalità con l’edificio principale al quale è “asservito”; b) l’impossibilità di soluzioni progettuali alternative; c) il rapporto di necessaria proporzionalità tra volumi ed esigenze.
Nel caso di specie, costituiva un vano tecnico una sopraelevazione di 4,65 m destinata a contenere gli impianti di riscaldamento, raffreddamento, climatizzazione, elettrici ed idraulici, non riconducibili a destinazioni abitative o commerciali; le importanti dimensioni dello spazio destinato ad accoglierle e quindi la loro proporzionalità è stata valutata considerando da un lato le imponenti dimensioni del Palazzo servito da tali impianti, dall’altro la necessità di accesso ai fini della manutenzione degli impianti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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