Il Comune ha l’obbligo di rispondere alle osservazioni connesse al procedimento d’esproprio?
Nella sentenza n. 298/2014 il T.A.R. Veneto chiarisce che il Comune non ha l’obbligo di controdedurre alle osservazioni pervenute dai privati e connesse al procedimento d’esproprio: “È inammissibile per genericità, e comunque infondata, invece, l’ulteriore doglianza con cui si lamenta la mancata controdeduzione “in modo esaustivo alle osservazioni presentate dalla ricorrente”, nonché la mancata ripubblicazione della variante a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni: inammissibile perchè l’interessata ha omesso di indicare quali sarebbero le proprie osservazioni non esaustivamente controdedotte dal Comune (onde consentire al giudicante il riscontro della fondatezza della censura) e, comunque, infondata perchè le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1150 del 1942 hanno natura di meri apporti collaborativi, onde la loro reiezione non richiede una specifica motivazione; quanto, poi, alle osservazioni accolte, non sussiste l'obbligo di ripubblicazione del piano qualora le modifiche conseguentemente apportate non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in un nuovo progetto di piano (cfr. CdS, IV, 12.2.2013 n. 845): circostanza, questa, che non può essere verificata in difetto di puntuale enucleazione da parte dell’interessata.
4.4.- Né merita accoglimento l’affermazione della ricorrente secondo cui non il Consiglio, ma la Giunta comunale sarebbe competente a controdedurre alle osservazioni.
Poiché, infatti, l'art. 32, II comma, lett. b) della legge n. 142/1990 attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, rientra parimenti nella competenza dello stesso organo, essendone elemento funzionalmente costitutivo, la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni proposte dagli interessati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1150 del 1942”.
dott. Matteo Acquasaliente
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