In caso di esproprio il soggetto delegante è responsabile in solido col delegato
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 995 del 2014: "2. Ciò premesso va esaminata l’eccezione, contenuta nel ricorso incidentale proposto dall’Anas, relativa all’accertamento di un difetto di legittimazione attiva, eccezione quest’ultima reiterata, con analoghe – e contrarie - argomentazioni, da parte della società Campenon Bernard.
2.1 Dette eccezioni sono entrambe infondate.
2.2 Se, infatti, alla società concessionaria spettava, in virtù della Convenzione sottoscritta, l’emanazione degli atti di esproprio, risulta dirimente constatare come la stessa procedura espropriativa era stata posta in essere nell’interesse dell’ANAS Spa che, in quanto tale, era comunque tenuta al rispetto degli obblighi di vigilanza sul corretto esperirsi della procedura in questione.
2.3 Un precedente orientamento che questo Collegio ritiene di condividere ha, infatti, correttamente rilevato (TAR Lombardia, Brescia, n. 13/2013 e Corte di Cassazione, sez. I civ., 04 giugno 2010 , n. 13615) che "qualora l'amministrazione espropriante avvalendosi dello schema di cui agli art. 35 e 60 L. n. 865 del 1971 affidi ad altro soggetto, anche mediante appalto o concessione, la realizzazione di un'opera pubblica e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria (e non anche tutti i poteri suoi propri, di soggetto espropriante, come è peculiare della concessione traslativa) da compiere in nome e per conto del delegante", è ravvisabile "una corresponsabilità solidale dell'ente delegante il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali e conserva, quindi, l'obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento anche perché questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma anche di intesa con essa. Questa ultima conserva un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga anche il delegante in presenza di tutti i presupposti al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli art. 2043 e 2055 c.c.".
Dario Meneguzzo - avvocato
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