In materia di esproprio le omesse comunicazioni ex art. 15 comma 2 ed ex art. 17 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001 costituiscono mere irregolarità

13 Ott 2014
13 Ottobre 2014

Il Consiglio di Stato ritiene che in materia di esproprio le omesse comunicazioni ex art. 15 comma 2 ed ex art. 17 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001 costituiscano mere irregolarità e non vizi della procedura. 

L'articolo 17, comma 2, disciplina il progetto definitivo, stabilendo che: "2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio". 

L'articolo 15 riguarda la comunicazione ai proprietari delle aree della richiesta da parte dei tecnici incaricati di redigere il progetto di essere autorizzati a entrare nelle aree private.

Si legge nella sentenza n. 4984 del 2014: "3.3) Non hanno poi rilievo tale da invalidare il provvedimento ablatorio le censure concernenti l'omessa comunicazione ex art. 15 comma 2 ed ex art. 17 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001; quanto alla prima non è peraltro nemmeno positivamente acclarato che sia stato chiesto ed eseguito l'accesso all'area interessata, quanto all'altra non è stato indicato quale apporto partecipativo rilevante l'interessato avrebbe potuto recare, né sono state dedotte censure riferite al progetto o soluzioni alternative non considerate dall'Autorità amministrativa, e d'altro canto, ciò che è assorbente, la sua omissione, secondo giurisprudenza di questa Sezione on integra vizio di legittimità inficiante il provvedimento di approvazione del progetto, e quindi in via di derivazione i successivi atti della procedura espropriativa, sebbene mera irregolarità che incide solo sulla decorrenza dei termini d'impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8
novembre 2013, n. 5348), ciò che vale altresì per la carente comunicazione ex art. 15 comma 2".

Però, se la legge prevede queste comunicazioni, è proprio tanto difficoltoso inviarle?

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4984 del 2014

 

 

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