L’espropriato non ha interesse a contestare la scelta dell’autorità espropriante di procedere alla determinazione d’urgenza dell’indennità
L'art. 22 del D.P.R. 327/01 disciplina la possibilità per l’autorità espropriante di procedere alla determinazione d’urgenza dell’indennità.
Nel ricorso deciso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5349 del 2013 l'interessato contestava, tra l'altro, che sussisteseo i motivi di urgenza per determinare l'indennità ai sensi dell'articolo sopra citato.
La sentenza esamina due profili interessanti della questione.
In primo luogo il Consiglio di Stato ritiene che la questione spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo e non a quella del giudice ordinario, perchè non si discute della determinazione dell'ammontare dell'indennità di esproprio (nel qual caso la giurisdizione spetterebbe alla Corte di Appello) ma della procedura espropriativa. In sewcondo luogo esclude ogni interesse dell'espropriato a impugnare questa questione.
Si legge nella sentenza: "Sul difetto di motivazione del decreto di esproprio, in ordine alla scelta dell’autorità espropriante di procedere alla determinazione d’urgenza dell’indennità (questione posta dal terzo motivo di ricorso), il ricorso di primo grado aveva sostenuto la mancanza di urgenza e la carenza di motivazione in ordine a tale presupposto. Premesso che il decreto è stato emesso sulla base dell’art. 22 del DPR citato, ove si prevede un procedimento per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria, considerato inoltre che l’intento acceleratorio della norma determina un vantaggio anche per l’espropriato, il Collegio ritiene che non sussista interesse alla censura in esame. Né in contrario può essere richiamato il principio della tutela strumentale, poiché l’accoglimento della doglianza non condurrebbe ad alcuna utilità concreta (richiesta, ed es., da Cons di Stato, sez. IV, n.4412/2004), e tanto meno all’illegittimità del decreto di esproprio, ma solo all’unica alternativa di adottare il procedimento ordinario di determinazione indennitaria, indicato come corretto".
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