Occupazione sine titulo del fondo di un privato da parte della P.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di illegittima occupazione di terreni privati, la P.A. non può rimanere in una situazione di inerzia rispetto all’illecito permanente determinato dall’occupazione abusiva, ma deve necessariamente scegliere tra la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino delle opere eventualmente realizzate, ovvero l’attivazione di un legittimo titolo di acquisizione dell’area, mediante il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
In caso di occupazione e trasformazione di un bene immobile privato da parte della P.A. in assenza di un valido decreto di esproprio o a seguito del suo annullamento, l’occupazione integra un illecito permanente che dà luogo al diritto del proprietario al risarcimento dei danni per il periodo non coperto da eventuale occupazione legittima, corrispondente alla perdita delle utilità ricavabili dal bene sino alla restituzione o all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
Non è ammissibile postergare l’esame della domanda di risarcimento del danno - riferito alla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione - subordinandola all’eventuale esercizio del potere di acquisizione sanante, atteso che ciò comporterebbe il riconoscimento di effetti all’occupazione abusiva, in contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 1 Prot. add. CEDU.
Post di Alberto Antico – avvocato
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