Un caso nel quale il TAR dispone la verificazione in sede cautelare in materia di esproprio
Segnaliamo una ordinanza del TAR Veneto, perché in fase cautelare in materia di esproprio, in presenza di un contrasto tra i documenti presentati dalle parti, il Tar investe il dirigente regionale per il territorio per un procedimento di verificazione.
Il ricorso nasce dalla decisione dell'ente espropriante di estendere l'originaria area di esproprio.
E' un'operazione che richiede la preventiva apposizione del vincolo espropriativo tutte le volte in cui le nuove particelle siano esterne alla fascia di rispetto (art. 12 comma 2 DPR 327/2001 : "Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio").
Qualora invece si trovino all'interno della suddetta fascia, dovrà comunque procedersi all'estensione dell'originaria dichiarazione di pubblica utilità, mediante la riedizione della procedura di cui all'art. 16 Dpr. 327/2001.
Nel caso in esame, alla luce delle discrepanze emerse tra i documenti prodotti dalle parti in atti di causa in ordine all'esatta consistenza della variante, al suo posizionamento ed alla posizione della fascia di rispetto, il Collegio ha sospeso la procedura espropriativa ed al contempo disposto la verificazione ai sensi dell'art. 66 cpa, all'uopo incaricando il massimo dirigente regionale in materia di territorio.
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