Le definizioni uniformi del RET ovvero le buone idee rovinate da una cattiva attuazione

26 Nov 2019
26 Novembre 2019

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1- sexies (introdotto dall’articolo 17 bis decretolegge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), stabilisce che: «Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

L’intesa concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380  risale al  20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali.

Il comma 1 dell’art. 2 dell’Intesa, recante «Modalità e termini di attuazione», concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo, sancisce che le Regioni provvedono al recepimento del Regolamento Edilizio tipo nazionale, prodromico all’adeguamento finale ad opera dei Comuni, che devono recepire i contenuti di tali atti entro 180 giorni dal provvedimento regionale.

Ritengo che in astratto l'idea di fissare definizioni uniformi per tutto il paese sarebbe stata una buona idea, se fosse stata disciplinata in un altro modo.

Infatti è una contraddizione logica evidente stabilire definizioni che poi le regioni e i comuni hanno modificato e stiracchiato di qua e di là: questa esigenza di manipolarle è derivata soprattutto dal fatto che, se fossero state recipite dai comuni le nuove definizioni, sarebbe sorto il problema di come interpretare e applicare anche gli strumenti urbanistici  già vigenti e approvati con un lessico diverso.

L'adeguamento regionale ha inevitabilmente fatto venire meno la uniformità: ma se l'obbiettivo era l'uniformità e essa non si può raggiungere in questo modo, cosa serve fare tutto questo traffico di definizioni? Tanto valeva non fare proprio  niente.

Una soluzione sensata sarebbe stata quella di dire che i comuni utilizzeranno le nuove definizioni quando approveranno o faranno la revisione dei propri strumenti urbanistici.

La Regione Lombardia si è resa conto del problema e ha approvato la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695  che in parte ha fatto proprio questo, con riferimento al termine entro il quale i comuni devono recepire le definizioni: "4. di stabilire che, decorso il termine di cui al punto precedente, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell’efficacia della presente delibera".

La Regione Veneto, invece, non ha detto niente  su questo punto. Allora ci chiediamo se i comuni veneti potrebbero recepire le definizioni del RET e stabilire che esse non operano immediatamente, ma che verranno utilizzate per redigere i nuovi strumenti urbanistici. Tra l'altro questa soluzione avrebbe anche il vantaggio di essere l'unica che garantisce la perfetta invarianza richiesta dall'intesa.

In linea di massima mi viene da pensare di si,  salvo  per quanto riguarda la misurazione radiale delle distanze (definizione n. 30, allegato B alla DGRV 669 del 15 maggio 2018). In effetti il problema della misurazione delle distanze è accresciuto dal fatto che esse potrebbe rilevare anche nei rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 873 del codice civile. Quindi, in ipotesi, se il comune recepisse le definizioni uniformi e stabilisse una loro utilizzazione differita (nei nuovi strumenti urbanistici), ma  nel frattempo rilasciasse titoli edilizi che misurano le distanze non in senso radiale, ma in senso ortogonale (in attesa dei nuovi strumenti urbanistici), il rischio è che sorgano cause tra privati nelle quali il vicino pretenderebbe, invece, una entrata in vigore immediata della definizione sulle distanze.

Secondo me il compromesso potrebbe essere quello che i comuni stabiliscano l'utilizzazione differita delle definizioni, fatta eccezione per quella sulla misurazione radiale delle distanze, da fare entrare in vigore subito (le definizioni la cui efficacia è differita in questa ipotesi sarebbero di più di quelle previste dalla DGR Lombarda).

Può darsi che sia necessario anche precisare da quali parti dell'edificio si misurano le distanze.

Del resto anche in Lombardia la definizione sulla misurazione delle distanze è una di quelle che entra in vigore subito.

Questa soluzione potrebbe essere giustificata non solo per risolvere i dubbi di cui sopra, ma anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6136 del 2019, che ha stabilito che già adesso la misurazione delle distanze tra pareti finestrate va fatta in modo radiale, a prescindere dalle definizioni uniformi del RET.

A mio parere la misurazione radiale è una scelta imposta da un legislatore che non sa neanche di cosa sta parlando, ma così è e per il momento bisogna adeguarsi, ma sono convinto che prima o poi qualcuno si renderà conto dei pasticci che questa scelta comporta (per esempio, in materia di sanatoria per doppia conformità ex art. 36 del DPR 380/2001).

Ma non sarebbe ancora meglio se Regione Veneto parlasse e dicesse qualcosa?

Dario Meneguzzo - avvocato  

2018_00695_DGR_regolamento edilizio-tipo

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2 replies
  1. Marco Farro says:

    Qui nel thienese in primavera dieci comuni hanno approvato lo stesso testo di Regolamento edilizio intercomunale (REI) dopo averlo redatto congiuntamente.
    Ora, nel predisporre l’adeguamento del Piano degli interventi al nuovo REI e quindi alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, garantendo nel contempo l’invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici, si sta provvedendo a descrivere ulteriori definizioni, da aggiungere all’art.3 “Definizioni tecniche di competenza comunale”. Tali definizioni sono: Altezza fuori terra (H MAX) e Volume edificabile. In quest’ultimo caso si gioca sul fatto che tale voce è solo citata nell’ambito delle definizioni uniformi 3 e 4 statali (e regionali) ma non esplicitata con una propria definizione.
    Contemporaneamente, nello stesso articolo, verranno anche integrate le già approvate definizioni di Piano di campagna e Quota zero di riferimento.
    In questo modo ci sembra di poter ottenere una corretta “transizione” dal precedente regime normativo al nuovo, nel rispetto dell’invarianza.
    In effetti, però, la sensazione finale è che tanti altri comuni potrebbero risolvere lo stesso problema in altrettanti modi diversi.
    In ogni caso, proprio in questi giorni, altri consigli comunali stanno aderendo al nostro Regolamento edilizio intercomunale, estendendo quindi almeno localmente una parziale omogeneità normativa, con tutti i vantaggi che ne conseguono per chi opera nel settore.

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    Molto interessante. Preciserei una cosa. I comuni hanno difficoltà ad acquisire le nuove definizioni non tanto perchè sono diverse da quelle in uso nelle diverse realtà locali (d’altra parte vista la diversità delle unità di misura dei vari strumenti urbanistici sarebbe stato davvero dificile proporre delle definizioni comuni alle varie realtà locali …) . No, il problema non è questo. Il problema è che le nuove definizioni approvate in sede di intesa stato regioni, ripropongono delle definizioni molto “datate” e troppo semplificate (risalenti agli anni settanta, molto simili a quelle usate per il conteggio del contributo di costruzione) e come tali inadatte all’uso quotidiamo da parte dei tecnici nella definizione dei progetti. Le definizioni uniformi proposte non contengono tutti gli “arricchimenti” che si sono stratificati negli anni e che ora sono indispensabili per la progettazione. E’ semplice dire superficie coperta, ma nel conteggio della superficie coperta come concorrono i portici aperti, chiusi, aperti su un solo lato, o su opiù lati .. e le tettoie con appoggio a terra o a sbalzo, e le sporgenze oltre determinati limiti e le logge? E quante altre variabili possiamo trovare nelle definizioni proposte! Faccio alcuni esempi solo per cercare di spiegare che la realtà è più complessa di come è stata definita e la sua semplificazione non risolve il problema, ma costringe le varie realtà locali NECESSARIAMENTE a precisare quelle definizioni. Altrimenti ci troveremmo ogni giorno a dover disquisire con tecnici, istruttori, operatori, cosa intendiamo per questo o quel parametro e cosa concorra o meno nel conteggio. .Questo è grosso LIMITE di questa operazione che depotenzia molto l’obiettivo di dare unifomrità alle definiizioni proposte.

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