Note sulla riforma degli enti locali

15 Apr 2014
15 Aprile 2014

Approda in Gazzetta ufficiale la Legge 7 aprile 2014 n. 56, meglio nota come Legge Del Rio.

Nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale , viene dettata un'ampia riforma in tema di Enti locali. Si norma, infatti, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, si ridefinisce il sistema delle Province e si dettano nuove norme in tema di unioni e fusioni di comuni. Concludono il quadro alcune disposizioni sugli organi dei Comuni.

Il testo si compone di un articolo unico suddiviso in 151 commi.

Le città metropolitane sono individuate quali Enti territoriali di area vasta a cui sono attribuite specifiche finalità istituzionali quali la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della medesima città metropolitana, cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle con le città metropolitane europee.

Le città meropolitane individuate sono 9: Torino , Milano , Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Il territorio di ciascuna città metropolitana coincide con quello della Provincia omonima, fatto salvo il procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana e viceversa sulla base dell'art. 133 primo comma della Costituzione, con il rafforzamento, rispetto al procedimento disciplinato dalla Costituzione, del ruolo della Regione.

Organi della città metropolitana sono il Sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana; tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Il Sindaco metropolitano, che rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi,  è di diritto il Sindaco del comune capoluogo: si prevede anche la figura di un vicesindaco scelto tra i consiglieri metropolitani e la delegabilità di funzioni ai consiglieri, nel rispetto, però, del principio della "collegialità".

Il Consiglio metropolitano, con competenze di indirizzo e di controllo,  è un organo elettivo di secondo grado a composizione variabile in base alla popolazione: il diritto di elettorato attivo e passivo è, infatti, attribuito ai Sindaci e ai Consiglieri dei Comuni della città metropolitana.

La conferenza metropolitana, composta dai Sindaci dei comuni appartenenti, ha competenze limitate all'adozione dello Statuto e al parere sul bilancio oltre che ad altri poteri propositivi e consuntivi eventualmente previsti nello statuto.

Alla città metropolitana sono attribuite sia le funzioni fondamentali delle province che funzioni specifiche proprie come la pianificazione territoriale generale, il piano strategico del territorio metropolitano, strutturazione di sistemi coordinati di servizi pubblici,  organizzazione di servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione ed eventuali ulterio funzioni attribuibili dallo stato e dalle Regioni.

In sede di prima applicazione la città metropolitana è costituita nel territorio dell'omonima provincia e la Legge disciplina un articolato procedimento per l'istituzione, che prevede , nelle more delle elezioni del consiglio metropolitano, la proroga delle funzioni del Presidente della Privincia , che assume anche le funzioni del consiglio provinciale, e delle giunta provinciale per l'ordinaria amministrazione fino al 31 dicembre 2014. Analogamente sono prorogati i commissariamenti in atto. L'effettivo passaggio dalla Provincia alla città metropolitana è, quindi, fissato al primo gennaio 2015 con il trasferimento del patrimonio , del personale e delle risorse della provincia e con il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.

Una disciplina, dichiarata espressamente,  con norma meramente dichiarativa,  di natura transitoria, introduce, altresì,  la riforma delle province, che diventano organi rappresentativi di secondo livello, con un Presidente eletto tra i  Sindaci dei comuni della provincia stessa e un consiglio provinciale scelto tra i consiglieri e i sindaci dei comuni della provincia. Il diritto di elettorato attivo spetta, in entrambi i casi, ai medesimi Sindaci e ai consiglieri della provincia. Anche in questo caso le cariche previste sono gratuite.

Il riparto di competenze ricalca quello previsto per le città metropolitane. In modo analogo, alcuni poteri specifici e limitati sono attribuiti all'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della provincia.

Specifiche norme disciplinano la prima costituzione dei nuovi organi provinciali che riguardano le Province attualmente commissariate e quelle i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. La completa operatività dovrebbe aversi al primo gennaio 2015.

Relativamente alle funzioni, la Legge, che definisce le province, in modo generico, come enti con "funzioni di area vasta",  elenca al comma 85 quelle fondamentali, tra cui si segnalano, in particolare, la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la gestione dell'edilizia scolastica, la tutela ambientale.

Al fine di rafforzare il ruolo di supporto della Provincia a favore dei Comuni , d'intesa con questi, possono, tra l'altro,  esserle attribuite funzioni di stazione appaltante e di organizzazione dei concorsi.

In attuazione dell'art. 118 della Costituzione, ulteriori funzioni possono essere attribuite dallo Stato e dalle Regioni, sulla base di uno specifico procedimento e nel perseguimento di particolari finalità come garantire che determinati compiti siano esercitati in ambiti territoriali ottimali, che funzioni fondamentali dei comuni siano garantite con la massima efficacia o per riconosciute esigenze di unitarietà.

I commi da 104 a 115  e da 131 a 134 dettano disposizioni in materia di unioni di Comuni introducendo alcune modifiche all'art. 32 del TUEL sulla composizione numerica del Consiglio dell'unione, determinazione rimessa allo Statuto senza predeterminazione di un numero massimo ex lege,  sull'attribuzione di potestà stauttaria oltre che regolamentare,  sulla previsione obbligatoria che il presidente dell'Unione si avvalga del segretario comunale di uno dei Comuni. E' confermata, anche per questi organi, la gratuità delle cariche.

Di particolare rilevanza il comma 110 che introduce alcune significative precisazioni in merito alla possibilità che, tramite le Unioni, possano essere svolte in forma associata per i comuni che le costituiscono le attività di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e quelle proprie del nucleo di valutazione.

Misure agevolative  e accelerative sono introdotte, nei commi successivi,  in materia di fusioni di comuni, oltre che essere definite disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia ala nuova gestione.

Le ultime disposizioni , che precedono quelle finali, introducono, ad invarianza della spesa, l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori nei comuni fino a 10000 abitanti.

Al fine di garantire che non vi sia incremento di spesa, ogni Comune interessato, deve rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, prima di applicare la disposizione . Tale ultimo inciso richiederà sicuramente un intervento di chiarimento in merito alle modalità da seguire.

Il principio della parità di genere, già vigente in via generale anche per le giunte comunali, è ulteriormente rafforzato con la previsione che nessuno dei due sessi, in questi organi,  può essere rappresentato in misura inferiore  al  40% , eccetto che nei Comuni con meno di 3000 abitanti. L'applicazione di tale norma rischia di avere dei problemi applicativi nei Comuni, al di sotto dei 15000 abitanti, in cui è possibile la nomina ad Assessori di cittadini non facerti parte del Consiglio solo se previsto dallo Statuto; non è detto, infatti che a seguito delle elezioni nel consiglio sia garantita la parità di genere, ancora di più nei Comuni con meno di 5000 abitanti dove  sussiste il generico obblico di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi nella presentazione delle liste di candidati, ma non la previsione di una percentuale minima o massima.

Per i Sindaci dei Comuni con meno di 3000 abitanti il limite dei mandati consecutivi passa da due a tre e per i Comuni fino a 15000 viene meno l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale o europeo o di membro di Governo con quella di Sindaco.

La riforma introdotta , anche se, per la gran parte, "transitoria" , risulta particolarmente corposa; va sottolineato, però, che, sebbene alcune disposizioni incidano in modo significativo sull'ambito materiale del decreto legislativo 267/2000, non ne introducono una diretta modifica, con la conseguenza che rischiano di essere compromessi i caratteri di unitarietà e omnicomprensività che in materia di ordinamento degli enti locali ha il predetto testo unico, con i conseguenti rischi in sede interpretativa e applicativa.

 Dott.sa  Stefania Di Cindio - Segretario comunale

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