Circa l’omessa comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 11 del Dpr 327/2001

15 Apr 2014
15 Aprile 2014

Nella sentenza del TAR Veneto n. 503 del 2014 si precisa che rispondono a finalità diverse gli avvisi di avvio del procedimento previsti dagli artt. 11 e 16 del DPR 327 del 2001 (l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il primo, e l’approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il secondo) e, quindi devono essere inviati entrambi.

Tuttavia l'omissione del primo in taluni casi può essere "sanata", ai sensi dell'articolo  21 octies della legge n. 241/1990.

Scrive il TAR: "2.1 L’Amministrazione ha, infatti, depositato in giudizio prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata del 25 Marzo 2013 mediante la quale si era inteso comunicare l’avvio del procedimento espropriativo finalizzato all’approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

2.2 Non è stata, al contrario, esibita prova per quanto attiene l’avvenuta ricezione, da parte della ricorrente, della comunicazione di avvio del procedimento, diretta all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 11 del Dpr 380/2001.

3. Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 15-11-2011, n. 1370) le previsioni di cui agli art. 11 e 16 rispondono a funzioni e finalità del tutto differenti, circostanza quest’ultima che impone l’obbligo che l’Amministrazione espropriante proceda all’invio di entrambe le comunicazioni di avvio sopra citate.

3.1 Si è infatti sostenuto che “in forza di quanto previsto dagli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.), al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio deve essere inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1 (ossia  quelli volti a promuovere l'adozione dell'atto dichiarativo di pubblica utilità), con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. In sostanza, deve ritenersi sussistente un duplice obbligo di comunicazione, il cui mancato assolvimento implica illegittimità dell'atto dichiarativo della pubblica utilità e degli altri atti successivi, a nulla rilevando che l'interessato abbia avuto comunque conoscenza del procedimento, dato che le esigenze partecipative alla base dell'obbligo di comunicazione non possono essere ritenute soddisfatte da una generica conoscenza dell'esistenza di un procedimento espropriativo, essendo necessario, per escludere la rilevanza dell'omissione della comunicazione di avvio, una precisa conoscenza dell'andamento del procedimento e dell'oggetto di esso”.

3.2 Pur considerando l’esistenza di detto orientamento, i cui contenuti questo Collegio ritiene di condividere, va evidenziato come la fattispecie di cui si tratta risulti caratterizzata da un serie di circostanze del tutto peculiari che, in quanto tali, fanno ritenere prevalente l’applicazione dell’art. 21 octies, rispetto all’orientamento sopra citato. Sul punto risulta, infatti, dirimente constatare come il Comune di Rovigo abbia dato prova, negli atti in causa, che l’area di cui si tratta non avrebbe potuto essere destinata ad una diversa finalità o funzione.

3.3 A dette conclusioni è presumibile che sia pervenuta anche parte ricorrente nel momento in cui ha ritenuto di non presentare osservazioni, o rilievi di sorta, a seguito dell’avvenuto ricevimento della prima comunicazione, diretta a sancire l’avvio del procedimento espropriativo. Nemmeno in sede di giudizio, ed a seguito delle argomentazioni in questo senso dedotte dall’Amministrazione resistente, si è dato conto circa l’ammissibilità di un uso diverso per le aree di cui si tratta o, ancora, circa l’esistenza di elementi tali da rendere illegittimo l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

3.4 Deve ritenersi, inoltre, come costituisse circostanza nota quella relativa all’incidenza nell’area di cui si tratta di un vincolo di inedificabilità assoluta, la cui esistenza era stata peraltro confermata dalla stessa Soprintendenza nel momento in cui aveva sancito, con appositi provvedimenti, la necessità di rispettare nell’area specifiche, e puntuali, prescrizioni.

4. Dette circostanze sono, altresì, desumibili dalla documentazione contenuta nei precedenti ricorsi che, in quanto tali, avevano avuto ad oggetto la restituzione dell’area al Comune di Rovigo e che sono stati decisi da questo Tribunale.

5. In presenza di detti elementi oggettivi è evidente che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio costituisse il risultato di una destinazione urbanistica dell’area già in precedenza espressa dall’Amministrazione comunale, destinazione urbanistica che era stata confermata anche dal provvedimento della Soprintendenza nella parte in cui aveva sancito la necessità che venissero rispettate alcune prescrizioni finalizzate a salvaguardare la consistenza vegetativa, escludendo ogni attività edificatoria.

5.1 E’, allora, evidente come nessun elemento ulteriore avrebbe potuto essere eccepito dalla ricorrente e, ciò, nell’eventualità in cui quest’ultima fosse risultata destinataria anche della comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

5.2 Deve ritenersi, pertanto, che il Comune di Rovigo, nel costituirsi in giudizio, abbia dato prova circa l’esistenza di quei presupposti in base ai quali “alla luce del disposto dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990 il giudice non può annullare il provvedimento amministrativi per vizi formali che non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale, quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ((in questo senso si veda Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 4614 del 04-09-2007 e Cons. Stato Sez. IV, 29- 01-2014, n. 449)”. L’applicabilità dell’art. 21 octies al caso di specie consente di respingere la censura sopra citata".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 503 del 2014

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