Progetto di legge regionale n. 20/2020 [testo aggiornato al 4 marzo 2021] – Osservazioni
Pubblichiamo una nota dell'architetto Fiorenza Dal Zotto, dirigente del Comune di Spinea, contenente osservazioni sul progetto di legge "Veneto cantiere veloce", all'esame del Consiglio Regionale del Veneto
DalZotto Osservazioni Al Pdl 20-2020 25-3-2021 Per Italiaius
Buon giorno Architetto- volevo che estendesse la sua analisi ad oggi, in particolare agli art. 6 -e 7 – visto che non erano previsti in quelli da Lei commentati- Grazie
Per la VAS penso vale ancora la:
LEGGE REGIONALE 25 luglio 2019, n. 29
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi,
trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia.
Art. 2
Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
Quello di velocizzare applicando l’art. 23 del dpr 380/2001, è un falso problema:
1- la pratica per essere efficace deve essere completa in tutti i sui aspetti, se poi è un discorso di tempi oggi la legge premette con il nuovo articolato del comma 8, secondo periodo di cui all’art. 20 del Ddpr 380/2001:
“Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.”
In questo senso la legge viene ancora incontro, visto che una volta integrate le pratiche in maniera completa, scatta il silenzio-assenso, art. 20 comma 8 dpr 380/2001, è risulta illegittimo il successivo rilascio una volta trascorsi i termini.
Paradossalmente la stessa pratica se va in conferenza dei servizi, semplificata, rimane ferma più tempo visto che con la SCIA Art. 23 non si può iniziare prima dei 30 giorni, nel mentre con il PDC va rilasciato il provvedimento unico.
Pertanto, volevo capire su che cosa questa modifica modifica porta i sui benefici.
Errore corretto
non trovo la L.R. 11/2017 veneto –
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