Pubblicata sul BUR la l.r. 19/2021 “Veneto cantiere veloce”

02 Lug 2021
2 Luglio 2021

Sul Bur n. 88 del 02/07/2021 è stata pubblicata la legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce"

LR Cantiere Veloce

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9 replies
  1. Anonimo says:

    Scusate, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 7 comma 1, nel caso di una parziale difformità di un fabbricato ante 1977 non dotato di certificato di agibilità, come ci si deve comportare?

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  2. Luca T. says:

    Ma l’art. 7, da quello che capisco, allora non si può mai applicare in caso di immobile sottoposto a vincolo (storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico , ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali). Trattandosi comunque sempre di interventi che comportano variazioni essenziali (art. 32 c.3 DPR 380/01)….

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  3. Anonimo says:

    Proposta di legge – DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

    Art. 42
    Tolleranze di costruzione

    6. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
    a) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
    b) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, che l’amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell’ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d’ufficio.”

    Si è voluto fare diversamente , con il risultato di avere esteso il più possibile i casi. Rif.: art. 7 LR 19/2021 comma 1

    Art. 39
    Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967
    1. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente.
    2. L’avvenuta esecuzione/ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall’interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all’autorità giudiziaria.

    Almeno qui la legge regionale ha escluso le zone esterne ai centri abitati e le zone di espansione Rif.: art. 7 LR 19/2021 comma 2

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  4. Anonimo says:

    Commento art. 7 -Partiamo dal presupposto che anche oggi alcuni tecnici di fronte a opere difformi dallo stato legittimato, dichiarano lo stato legittimato, con il rischio che sapendo di avere dichiarato il falso, possono essere denunciati, se si trova in tecnico comunale ligio che vuole farlo, quelli meno ligi, si limitano a segnalare al tecnico il fatto e basta. L’ art 33 del DL 77/2021, ha eliminato la dichiarazione di conformità, quindi l’ art 7 con il combinato disposto di citato art. 33, ora il tecnico non può più incorrere a eventuali denunce, visto che non dichiara un falso se presenta lo stato legittimo come stato di fatto. Se si pensa pure che l’ art 7 limita solo l’ applicazione della norma a certe condizioni, tipo: lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977, (utilizzando la congiunzione “ O “ si pongono i diversi soggetti in alternativa tra loro) e che è salva l’efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi, e visto che comunque la lr 50/2019 ha avuto i suoi effetti fino ad aprile, quindi una parte dei fabbricati sono stati regolarizzati, penso che rimangono pochi casi in esame. Pertanto se i Comuni non fanno archiviare le pratiche in corso di sanatoria presentare post incostituzionalità lr 50/2019 e non accettano pratiche anche con progetti successivi al 77′, i casi sarebbero circostritti.

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  5. Anonimo says:

    Ma niente di tutto questo. La legge vuole semplicemente dire, che i fabbricati muniti di abitabilità, e per ottenerla in quell epoca , visto che non era obbigatorio dichiarare la conformità al progetto, eventuali opere difformi erano tollerate, visto anche che non era prevista la variante finale. Quindi se in Comune esiste un carteggio con le opere diverse, solo quelle rientrano nella norma art.7

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  6. Anonimo says:

    Paradossalmente quanto indicato all’art. 7 comma 1:
    -lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 10/1977 e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l’assetto dell’immobile al quale si riferiscono i predetti certificati, fatta salva l’efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi.

    Se ci sono interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi, questi sono fatti salvi;

    se invece su quell’immobile, sono stati fatti lavori abusivi senza titolo, vale sempre lo stato legittimo, senza tenere conto dell’anno in cui sono state fatte le opere –

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  7. Anonimo says:

    Da rilevare anche che in presenza di un titolo successivo, si sia già controllato lo stato preesistente, e quindi eventualmente la presentazione di una sanatoria per opere abusive- se oggi si dice che quelle opere sono state realizzate in difformità da quel titolo originario, ho si è dichiarato un falso o il Comune non ha controllato, ho semplicemente sono state realizzate dopo-

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  8. Anonimo says:

    Prima Lettura dell’art. 7 –
    Iniziano dalla cosa più semplice, quanto si dice alla fine del comma 1), “fatta salva l’efficacia di eventuali interventi successivi attestati da validi titoli abilitativi”, vuol dire :

    1) che eventuali titoli successivi non entrano in questo articolo, e che quindi gli abusi vanno perseguiti;
    2) che in presenza di un titolo successivo, che ha modificato / ampliato il fabbricato esistente, visto che si dichiara uno stato di fatto, non si può dire oggi che eventuali opere presenti ancora diverse dallo stato attuale dichiarato sono state realizzate in difformità dal un titolo del 75’,(come esempio), etc.; invero so che alcuni colleghi hanno fatto passare con la LR 50/2019, pratiche di Scia in cui pur essendo presente un condono o pratica successiva, veniva dichiarato che erano state realizzate opere in difformità da un titolo del 75’, adducendo il tecnico le solite motivazioni:

    – il condono riguardava solo modifiche prospettiche, le difformità eseguite di opere rispetto alla L.E. del 75’, non comportando aumento di volume ed interessando per lo più opere interne non eseguite / eseguite diversamente, non sono state oggetto di sanatoria, avendo all’epoca effettuando solo un sommario sopralluogo, al quale è seguita un restituzione non corrispondente totalmente alla realtà, evidenziando che le diverse dimensioni dei locali, altezze nette dei locali, spessore di alcune murature erano una errata rappresentazione e di cui oggi, vigenza della legge LR. 50/2019, se ne chiede la regolarizzazione. A mio avviso questa cosa non può passare. Penso che con l’esperienza avuta con la cassata LR. 50/2019, tanti casi oggi si troveranno nella stessa situazione

    – ora il problema è: dichiarare che questo sia vero in presenza di titolo successivo, appare molto discutibile.

    Ora passiamo alla parte più problematica, sempre quanto si dice al comma 1),…..” lo stato legittimo di immobili, ………coincide con l’assetto dell’immobile al quale si riferiscono i predetti certificati

    – questo si traduce nei fatti:
    1) che io posso avere un stato di fatto diverso da quello legittimato per i seguenti aspetti (cit. art. 2 comma 1 ), lett., a,b,c,d,e LR , 50/2019), che possono comportare :

    a) un aumento del volume dell’edificio;
    b) un aumento della superficie dell’edificio;
    c) un diverso utilizzo dei vani, ferma restando la destinazione d’uso consentita per l’edificio;
    d) modifiche non sostanziali della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, rispetto a quella indicata nel progetto approvato, purché non in violazione delle normative in tema di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade;
    e) la non rilevanza in termini di superfici o volume e non siano modificative della struttura e dell’aspetto complessivo dell’edificio.

    Inoltre la LR . 50/2019 al comma 4, disponeva:
    4. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, idraulica, idrogeologica, dì sicurezza, igienico-sanitaria e quella di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 del 2004”.

    Quindi si vuole veramente dire che lo stato legittimo è quello agli atti, indipendentemente dallo stato di fatto e quindi, che posso avere:

    a) un aumento del volume dell’edificio; b) un aumento della superficie dell’edificio; c) un diverso utilizzo dei vani, ferma restando la destinazione d’uso consentita per l’edificio; d) modifiche non sostanziali della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, rispetto a quella indicata nel progetto approvato, purché non in violazione delle normative in tema di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade; e) la non rilevanza in termini di superfici o volume e non siano modificative della struttura e dell’aspetto complessivo dell’edificio.

    Posso non tenere conto della disciplina di settore, tra cui la normativa antisismica, idraulica, idrogeologica, dì sicurezza, igienico-sanitaria e quella di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 del 2004”.

    Nella ipotesi che la norma dica questo, bisogna presentare una tavola comparativa dello stato di fatto / legittimato o dichiarare semplicemente la stato legittimato, anche visto la norma art. 33 DL 77/2021, in cui il tecnico, tipo per la presentazione della CILA non deve fare attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9- bis, comma 1-bis. geom. giglio

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  9. Anonimo says:

    in riferimento all’art. 6 – Interventi già realizzati in assenza del titolo paesaggistico
    In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità della prescritta Autorizzazione Paesaggistica, riferibili ad “abusi minori” previsti dall’art. 167 comma 4° del D.lgs n. 42/04, il trasgressore deve presentare istanza di “accertamento di compatibilità paesaggistica”.
    Per opere di maggior entità, è previsto soltanto il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 181 comma 1 quinquies, che estingue il reato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

    Ma si parla di penale paesaggistico- come si fa a demolire???

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