L’occupazione d’urgenza non necessità della comunicazione di avvio del procedimento
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 settembre 2014 n. 1199 conferma che il provvedimento di occupazione d’urgenza non necessita della comunicazione di avvio del procedimento in quanto: “Palesemente infondata appare, inoltre, l’affermazione in base alla quale il decreto d’occupazione sarebbe dovuto essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, considerato che detta comunicazione è stata inoltrata alla ricorrente con nota in data 1.02.2002, alla quale hanno fatto seguito le comunicazioni aventi ad oggetto le successive fasi del procedimento, tra cui la nota in data 20.10.2002 con la quale veniva notificato il decreto d’occupazione d’urgenza n. 347.
Né può porsi un problema di garanzie procedimentali proprie del decreto d’occupazione d’urgenza, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che tale provvedimento è “atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest’ultimo” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26.09.2013, n. 4766)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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