Opera pubblica nella fascia di rispetto cimiteriale
Il TAR Veneto ha affermato che la formulazione dell’art. 338, co. 5 r.d. 1265/1934 ammette minimi margini di interpretazione nel suo esordio laddove consente al Consiglio comunale, “previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”.
Tali margini interpretativi sono da riferire alle nozioni di “opera pubblica” e “intervento urbanistico”, la cui esecuzione dovrebbe permettere la citata riduzione in assenza di ragioni ostative di natura igienico-sanitaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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