Incostituzionale l’art. 9, comma 4 del D. l. n.95/2012 nella parte in cui prevedeva la soppressione ope legis di tutti gli enti strumentali degli enti locali

01 Ago 2013
1 Agosto 2013

Con la sentenza n. 236 del 24 luglio 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4 del D. l. n.95/2012 nella parte in cui prevedeva la soppressione ope legis  di tutti gli enti strumentali degli enti locali, qualora decorsi 9 mesi dall’entrata in vigore del d.l, non abbiano dato attuazione al precetto normativo.

Con l’art. 9 del d. l. n. 95/2012, il legislatore aveva previsto un’apposita procedura articolata in tre passaggi: a) ricognizione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, di tutti gli «enti, agenzie e organismi» che esercitavano funzioni fondamentali o, in ogni caso, di tipo amministrativo degli enti locali (comma 2); b) definizione, mediante intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata, dei «criteri e della tempistica» per l’attuazione della norma (comma 3); c) soppressione ope legis di tutti gli enti, agenzie e organismi, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente adottati, qualora le Regioni, le Province e i Comuni, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, non abbiano concretamente dato attuazione al precetto normativo (comma 4).

Secondo le Regioni ricorrenti (si ricordano essere la Regione Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna) l’art. 9, comma 1, 2, 3, 4 del d. l. n. 95/2012 impugnato, incideva indebitamente sulla sfera  di autonomia  organizzativa e di funzionamento dell’amministrazione regionale, ponendosi in contrasto con gli artt. 123 e 117 della Costituzione. Nello specifico la Regione del Veneto evidenziava “che la stessa disciplina non contiene principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» dettati dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa concorrente e, dunque, si pone in contrasto con l’art. 117, comma terzo, Cost.La Regione Veneto richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale con la quale si è affermato che quando una disposizione di legge statale imponga- come nel caso di specie - vincoli ad una singola voce di spesa delle Regioni (o degli Enti locali), essa deve considerarsi costituzionalmente illegittima, perché «pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l’autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall’ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica» risolvendosi ciò «in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali» (sentenze n. 182 del 2011 e n. 157 del 2007)”.

La Corte ha ritenuto non fondate le numerose censure sollevate dalle Regioni ricorrenti ad eccezione dell’impugnato art. 9, comma 4 del d. l. n. 95/2012. La Corte ha ritenuto che “il legislatore statale, decorso il termine di nove mesi dall’approvazione del decreto-legge, sopprime in modo indistinto tutti gli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite di Province e Comuni senza che questi siano sufficientemente individuati. L’incertezza circa i soggetti destinatari della norma è tale che, come si è visto, lo stesso legislatore statale ha ritenuto necessario un procedimento concertato per la complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica da sopprimere o accorpare e per l’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma. Risulta palese, pertanto, la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la soppressione ex lege di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi dall’approvazione del decreto-legge non tenendo conto della previsione di cui ai commi 2 e 3, istitutiva di un procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali. Inoltre, l’automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell’ambito delle competenze spettanti a Comuni, Province, e Città metropolitane ai sensi dell’art. 118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione, pone a rischio lo svolgimento delle suddette funzioni, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. In conclusione, la difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte rendono l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 manifestamente irragionevole”.

dott.sa Giada Scuccato

corte cost. 236-2013

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