Il TAR Catania definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, indipendentemente dalla natura del materiale e dall’uso che i terzi ne faranno; il rifiuto cessa di essere tale al momento del recupero, nella cui nozione è compreso il riciclaggio o la preparazione per il riutilizzo.
Nel caso di specie, il TAR ha qualificato come ‘rifiuti domestici di imballaggio’ le plastiche gettate dai privati (clienti di un supermercato) in alcuni eco-conferitori, non trasformate e destinate al recupero attraverso la cessione ad aziende specializzate.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Catania offre un’applicazione dell’art. 248 TUEL (d.lgs. 267/2000): il creditore di un Comune in dissesto finanziario, il cui credito si sia formato entro l’ultimo esercizio con bilancio approvato, non può esperire alcuna azione esecutiva – e quelle pendenti sono estinte d’ufficio – dalla data della dichiarazione di dissesto alla data di approvazione del rendiconto. Ciò perché tali debiti ricadono nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione
Nel caso di specie, il TAR ha giudicato inammissibile l’azione per l’ottemperanza ad una sentenza di condanna del Giudice ordinario avverso il Comune in dissesto, passata in giudicato nel “cono d’ombra” temporale sopra descritto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto ricorda che se la Provincia assume la veste giuridica di Stazione Unica Appaltante in una procedura ad evidenza pubblica che, tuttavia, attribuisce al Comune il compito di curare la verifica di anomalia, ciò non esula l’ente sovraordinato dal porre in essere i controlli e gli esami doverosi e necessitati per verificare la correttezza dell’operato del Comune, pena la sua corresponsabilità nei vizi del procedimento.
Questa sentenza è davvero importante perché, spesso, le S.U.A. attribuiscono ai Comuni i compiti più delicati della gara pubblica (i.e. verifica di anomalia ed esame delle giustificazioni), dimenticandosi che, molte volte, gli enti locali minori non hanno specifiche competenze e professionalità in grado di svolgere questi delicati compiti.
Se un Comune decide di avvalersi della Stazione Unica Appaltante, non dovrebbe contare su di un ente in grado di svolgere in maniera automa e con competenza tutte le analisi che portano poi all’aggiudicazione?
Ha davvero senso attribuire alla S.U.A. solo la fase di apertura delle buste e di predisposizione della graduatoria ed affidare al Comune la successiva e problematica fase di valutazione dell’anomalia?
A mio giudizio la risposta è scontata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha esaminato una ingarbugliata vicenda nella quale si è svolta una conferenza di servizi, che è sfociata nel rilascio di una autorizzazione ministeriale che ha anche valenza paesaggistica, senza che fosse stata coinvolta la Soprintendenza.
Il Comune ha ritenuto abusive dal punto di vista paesaggistico le opere eseguite in conformità con la suddetta autorizzazione ministeriale, ritenendo che la stessa fosse nulla o inefficace come autorizzazione paesaggistica.
Il TAR, però, ha respinto questa ricostruzione della fattispecie, ritenendo che l'autorizzazione fosse solo illegittima, ma non nulla o inefficace (oggetto della impugnativa era l'ordine di demolizione e non la autorizzazione illegittima).
Il TAR ha anche respinto la tesi del WWF secondo la quale il mancato coinvolgimento della Soprintendenza avrebbe comportato, per la macroscopica deviazione dallo schema procedimentale, un difetto di attribuzione del Ministero che ha rilasciato l'autorizzazione (da cui sarebbe conseguita la radicale nullità del'atto).
La sentenza è rilevante per comprendere l'efficace dell'atto conclusivo di un procedimento con conferenza di servizi.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Una sentenza del TAR Veneto ricorda che, in forza degli articoli 120 e 125 del codice del processo amministrativo, per le opere definite strategiche non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma solo il ricorso al TAR.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R., con riferimento alla procedura di c.d. scorrimento della graduatoria di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, afferma che non è legittimo effettuare modificazioni dell’offerta né in senso oggettivo né in termini soggettivi, pena la violazione del generale principio comunitario di parità di trattamento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sulla portata dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 relativo allo scorrimento della graduatoria in seguito alla risoluzione del contratto o al fallimento dell’esecutore.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che è ammesso individuare a posteriori i sub-punteggi da assegnare ai sub-criteri solo se ciò: 1) è espressamente previsto nel bando e 2) avviene prima dell’apertura delle offerte.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Pubblichiamo la locandina dell'annuale convegno dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti che si terrà a Cortina (BL) venerdì 6 luglio dalle ore 9.30 presso la sala Alex Girardi del Centro Congressi Alex Girardi in Via Marangoni 1 sul seguente tema: “La dimensione giuridica del turismo: dal territorio al mercato, al web”.
Oltre all’inquadramento delle potestà legislative e delle funzioni amministrative in materia di turismo, verranno considerate le infrastrutture turistiche ed i grandi eventi sportivi, le attività ricettive, la pianificazione urbanistica e i titoli edilizi, la tutela dei bei culturali e le nuove tendenze del mercato turistico (internet, sharing economy, multiproprietà, bed&breakfast, condhotel) e le politiche a sostegno del turismo di montagna. I relatori saranno: il prof. Maurizio Malo, il prof. avv. Diego Vaiano, il prof. avv. Marino Breganze, il prof. avv. Gian Franco Cartei, il Pres. del T.A.R. Veneto Maurizio Nicolosi, la prof. Prof. Mara Manente, il prof. Avv. Paolo Piva, l’avv. Stefano Canal e l’avv. Livio Viel. Presiede l’avv. Fontigrossi e conclude i lavori il prof. em. avv. Paolo Stella Richter. Il Coordinamento scientifico è curato dall'avv. prof. Alessandro Calegari.
L’Ordine degli Avvocati di Belluno ha riconosciuto tre crediti formativi per la partecipazione a ciascuna sessione del Convegno e, quindi, complessivamente sei crediti formativi per l’intera giornata.
Il T.A.R. conferma che le questioni attinenti la nomina di un Direttore sanitario spettano alla giurisdizione ordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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