Promozione per merito straordinario
Il T.A.R. Milano ricorda la normativa e l’evoluzione giurisprudenziale che concerne la c.d. promozione per merito straordinario.
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L'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile può essere esercitata anche dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti del funzionario che abbia venduto i propri beni allo scopo di tentare di sottrarsi all'obbligo di risarcire i danni erariali.
Segnaliamo sul punto una sentenza della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna.
La sentenza che accoglie la revocatoria, dichiara inefficace nei confronti della P.A. creditrice gli atti di alienazione posti in essere, con la conseguenza che i beni possono essere pignorati, anche se sono stati intestati a terzi soggetti.
Post di Dario Meneguzzo
Una sentenza del TAR Aosta precisa l'obbligo di motivazione del comune in materia di repressione degli abusi edilizi, con riferimento anche all'avviso di avvio del procedimento e alle osservazioni presentate dall'interessato.
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E’ quanto statuito dal Consiglio di Stato con una recente sentenza.
Post di Gianmartino Fontana Read more →
Segnaliamo una sentenza del TAR Aosta in materia di impugnabilità degli atti soprassessori (quelli con i quali la P.A. comunica di non provvedere): il tribunale distingue tra gli atti soprassessori interlocutori (che non sono impugnabili) e l'atto soprassessorio che determina la definitiva interruzione del procedimento, che è impugnabile perchè ha un contenuto sostanzialmente reiettivo dell'istanza del privato .
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Il TAR Aosta si occupa dell'obbligo di concludere un procedimento amministrativo e annulla l'atto col quale il comune comunica che non provvedere a rilasciare una autorizzazione paesaggistica, perchè sta riesaminando la legittimità di una precedente concessione edilizia sullo stesso edificio.
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Il TAR Lazio scrive alcune novità in materia di esami di Avvocato, in merito alle annotazioni che la commissione d’esami dovrà fare, siano esse positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato dei vari candidati.
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La Legge n. 164 del 2014 ha aggiunto il comma d-ter all’art. 16 del DPR n. 380/2001, introducendo il “contributo straordinario”, pari al 50% del maggior valore delle aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio d’uso, da erogarsi al Comune.
La disposizione è stata scritta, con la ormai consueta scadente tecnica legislativa, all'evidente scopo di mettere una pezza alla figura della perequazione intesa come imposta da pagare al comune, figura che, in modo abuso e arbitrario, si era diffusa a macchia d'olio nei PRG dei comuni italiani.
In effetti ormai molte campane avevano cominciato a suonare nel senso che tale perequazione rappresentasse una clamorosa violazione del principio di legalità di cui all'articolo 23 della Costituzione ("Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"), anche se purtroppo la giurisprudenza amministrativa non voleva sentirle, per evidenti implicite e discutibili ragioni di casse comunali.
Il problema maggiore rappresentato dalla nuova disposizione legislativa è l'abnormità della percentuale dell'imposta: letteralmente è pari al 50% del maggior valore delle aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio d’uso.
Poichè si tratta di importi spesso stratosferici, si sta assistendo a un effetto paralizzante degli investimenti, che già erano ridotti al minimo a causa della perdurante crisi economica e finanziaria che deprime il paese, oppresso da una tassazione che non ha alcun precedente nella storia (il drenaggio asfissiante del denaro privato verso lo Stato impedisce al popolo di acquistare beni e servizi, l'unica cosa che permetterebbe di "far girare l'economia").
In una situazione di questo genere, la tentazione che sovviene è quella di sfruttare il testo legislativo scritto male per ridurre in via interpretativa i danni causati da questo contributo straordinario (che non si capisce neanche perchè sarebbe straordinario, visto che è ordinariamente inserito nel D.P.R. 380/2001).
Tra i mille dubbi interpretativi che serpeggiano, con finalità più o meno correttive, segnalo i seguenti:
1) il 50% va diviso tra l'investitore e il comune, con la conseguenza che al comune spetta il 25%?
2) perchè di parla di deroghe o varianti, il contributo si applica solo alle procedure di sportello unico?
3) se il PATI dice che tutti gli ambiti sono soggetti a perequazione (senza stabilire percentuali) e demanda al P.I. l'attuazione, si tratta di una previsione del PRG precedente alla legge, che consente al Comune di concordare col privato la percentuale da pagare, oppure si deve applicare il 50?
4) il contributo straordinario assorbe gli oneri primari e secondari?
5) il cambio di destinazione d'uso è quello derivante da una variante urbanistica oppure il contributo si applica anche quando il PRG già prevedeva la possibilità di effettuare il cambio di destinazione d'uso?
6) bisogna aspettare una tabella parametrica regionale?
Cosa bisogna fare per campare in Italia...
Dario Meneguzzo - avvocato
Segnaliamo una sentenza della Corte di Cassazione penale sulla distinzione tra ristrutturazione e manutenzione straordinaria, alla luce delle modifiche legislative recentemente intervenute.
La Corte ha ritenuto che: "Nel caso in esame, quindi, le attività intraprese dagli imputati vanno riconsiderate alla luce delle modifiche normative di cui sopra, escludendosi, quindi, la necessità del preventivo permesso di costruire nelle ipotesi in cui siano state - ferme restando la volumetria complessiva originaria e la destinazione d'uso (in quanto gli interventi sono stati condotti su quella porzione di immobile con destinazione abitativa) - variate le superfici e sia stato operato un frazionamento con suddivisione della superficie complessiva in alcune unità abitative che hanno inciso certamente sul carico urbanistico, senza tuttavia richiedere per ciò solo il previo rilascio del permesso di costruire".
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Si segnala una sentenza del TAR Trento che prende posizione in materia di debiti della P.A. e dell’assoggettamento della stessa a sanzioni in caso di mancata corresponsione del dovuto.
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