Se il funzionario vende i beni per non pagare il danno erariale, la Corte dei Conti esercita l’azione revocatoria
L'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile può essere esercitata anche dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti del funzionario che abbia venduto i propri beni allo scopo di tentare di sottrarsi all'obbligo di risarcire i danni erariali.
Segnaliamo sul punto una sentenza della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna.
La sentenza che accoglie la revocatoria, dichiara inefficace nei confronti della P.A. creditrice gli atti di alienazione posti in essere, con la conseguenza che i beni possono essere pignorati, anche se sono stati intestati a terzi soggetti.
Post di Dario Meneguzzo
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