Imprenditore agricolo a titolo principale e contributo di costruzione: è dovuto col piano casa?
L’art. 7 della l.r. Veneto n. 14/2009 recita: “1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).
2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili”.
Qualora un imprenditore agricolo a titolo principale (avente i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal vigente Piano Casa) chieda un ampliamento della sua abitazione principale, è tale disposizione che trova applicazione?
Seppur la maggioranza dei Comuni sembra dare risposta positiva al quesito - in virtù, forse, di una presunta specialità del Piano Casa - si sottolinea la presenza di altre disposizioni che sembrerebbero escludere, invece, la corresponsione tali oneri di costruzione: l’art. 88 l.r. Veneto n. 61/1985 recita: “Il contributo non è dovuto per le concessioni di cui all’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, entro i limiti e con le modalità ivi previste.
Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale è riconosciuta, su richiesta dell’interessato, dall’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura.
Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici esistenti con destinazione d' uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale se diretti ad assicurare al nucleo familiare dell’imprenditore stesso un alloggio con volume residenziale, esclusi gli accessori, fino a un massimo di 600 mc. e, quando si tratti di un nucleo familiare superiore a sei unità, un volume residenziale fino a un massimo di 100 mc. per componente.
Le opere relative agli annessi rustici, quando è superato il rapporto di copertura del 5%, sono considerate funzionali alla conduzione del fondo solo per strutture necessarie alla realizzazione dei piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali oppure a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura.
La vendita degli immobili, realizzati ai sensi della lettera a) dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a soggetti privi dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo nei 10 anni successivi al rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità costituisce modificazione d' uso ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10”; altresì l’art. 17 del D.P.R. 380/2001 prevede: “1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione”.
E voi, che cosa ne pensate?
dott. Matteo Acquasaliente
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