La natura conformativa del vincolo di c.d. “verde pubblico attrezzato”

06 Giu 2013
6 Giugno 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 28 maggio 2013 n. 770, ribadisce la natura conformativa – e quindi l’assenza della decadenza ultraquinquennale e dell’obbligo di indennizzo proprio dei vincoli espropriativi – del vincolo di c.d. “verde pubblico attrezzato” previsto dal PRG del Comune: “7. Deve premettersi che, in base alla giurisprudenza a cui aderisce il Collegio, il vincolo di piano regolatore a «verde pubblico attrezzato» non ha natura espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale (Consiglio di Stato Sez. IV,12 maggio 2010, n. 2843).

7.1. Il carattere conformativo dei vincoli non dipende, infatti, dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica; di contro il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, nr. 4662; id., 23 settembre 2008, nr. 4606)".

7.2. Pertanto, deve considerarsi conformativo, e come tale non soggetto a decadenza, il vincolo con cui un determinato terreno è classificato come "verde attrezzato" (Così, Tar Napoli 2398 - 3 maggio 2010 -Sez. II, ma cfr. anche Tar Napoli 7606 - 19 giugno 2003 - Sez. Unica), in quanto non comporta né l’ablazione dei suoli né il sostanziale svuotamento dei diritti dominicali di natura privata insistenti su di essi: ciò che, in ragione di quanto più sopra precisato, è sufficiente per escludere che possa trattarsi di vincolo sostanzialmente espropriativo e/o preordinato all’esproprio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, nr. 2116; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, nr. 244)”.

Corollario di ciò è che: “la natura conformativa del vincolo in questione introdotto dal PRG del Comune di Fiesso d’Artico esclude l’esistenza delle condizioni normative necessarie per ritenere doveroso il relativo indennizzo (come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 12 maggio 1999 n. 179, e ribadito dalla giurisprudenza, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 maggio 2000 n. 2934)”.

dott. Matteo Acquasaliente

 TAR Veneto n. 770 del 2013

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