Il TAR Veneto evidenzia la differenza tra il contenuto dell’autorizzazione paesaggistica e quello del titolo edilizio a cui afferisce, ma anche l’interconnessione tra i due provvedimenti: e infatti, l’annullamento del titolo comporta l’improcedibilità – per carenza di interesse – dei motivi di diritto relativi all’autorizzazione paesaggistica (considerato che quest’ultima, da sola, non consentirebbe al privato di ottenere il bene della vita anelato).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la nullità di un accordo procedimentale ex art. 11 l. 241/1990 tra un Comune e una società operante nel settore della produzione elettrica, che contempla la corresponsione di un canone annuo in favore del Comune per la realizzazione di un impianto idroelettrico, non potendosi applicare a detto accordo, ratione temporis, la norma di cui all’art. 1, co. 953 l. 145/2018, che ha introdotto una sanatoria generalizzata per le pattuizioni di carattere patrimoniale intervenute tra gli operatori del settore dell’energia elettrica e gli Enti locali sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 03.10.2010.
Nel caso di specie, la società si era impegnata a contribuire alla soddisfazione del fabbisogno energetico del Comune non mediante il trasferimento diretto di energia prodotta dalla centralina, bensì in via indiretta, mediante una dazione di denaro per tutto il periodo di durata della concessione.
Le compensazioni richieste dagli Enti locali per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti FER) non possano avere carattere meramente patrimoniale o di corrispettivo monetario, potendo essere richieste soltanto misure di carattere ambientale e territoriale, ossia volte al recupero dei valori ambientali eventualmente compromessi per via della realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, donde la nullità delle convenzioni che prevedono corrispettivi economici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In generale, un sito di interesse nazionale (SIN) è una porzione, di regola abbastanza estesa, del territorio nazionale, considerata di particolare pregio ambientale e intesa con riferimento alle diverse matrici ambientali che la compongono, compresi gli eventuali corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, individuata per legge, ai fini della bonifica, in base a caratteristiche di contaminazione che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell’estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’individuazione di un’area nel SIN avviene sulla base di presupposti inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché sulla base dell’impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico e richiede adeguata motivazione, trattandosi di apprezzamento discrezionale che non è sindacabile dal G.A. se non nei soli casi di esiti manifestamente illogici o contrari ai fatti accertati.
L’inclusione di una data area all’interno di un SIN viene a costituire un vero e proprio vincolo ambientale del quale si deve tener conto, ad esempio, nel momento in cui si rilascia un permesso di costruire e ha, come conseguenza, l’accentramento in capo al Ministero dell’ambiente delle competenze per la bonifica stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla concessione di contributi pubblici tra vincoli procedimentali e obblighi contabili: l’art. 12 della legge n. 241/1990 e il nuovo contributo degli enti locali alla finanza pubblica.
Il TAR Veneto ha risposto di no, per un’ipotesi sorta in vigenza del Piano Casa.
In particolare, la serra bioclimatica de qua non rientrava nelle ipotesi di cui all’art. 6 T.U. Edilizia, non essendo stato attestata la sua funzionalità allo svolgimento dell’attività agricola o, comunque, la sua natura stagionale.
Inoltre, il Giudice precisa che, se si fosse trattato di attività edilizia libera, non sarebbe stato necessario precisare, all’art. 5 l. R.V. n. 14/2009, che si trattava di opere realizzabili anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In un’ipotesi di licenza taxi acqueo/autorizzazione noleggio con conducente, il TAR Veneto ha affermato che non sussiste alcuna norma che giustifica la riduzione del canone di concessione a fini lavorativi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 224 del 26.09.2025), è stata approvata l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Secondo l’art. 4 del decreto, i benefici sono riservati alle PP.AA.; agli Enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico; ai privati, per edifici e unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 agosto 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 223 del 25.09.2025), sono state approvate modifiche al decreto 26 aprile 2022 concernente la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e delle Città metropolitane, nonché l’integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.
Con la l. 23 settembre 2025, n. 132 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 223 del 25.09.2025), che entrerà in vigore il 10.10.2025, sono state approvate disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
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