Variazioni essenziali, tra legge statale e art. art. 92, co. 3, lett. c) della l. R.V. n. 61/1985

27 Feb 2025
27 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha ritenuto che la traslazione di un fabbricato rispetto alla posizione originariamente assentita dal titolo, con violazione delle distanze, dovesse essere considerata “variazione essenziale”, anche una volta vagliata attraverso l’art. 92, co. 3, lett. c) della l. R.V. n. 61/1985.

A noi, peraltro, sembra che occorra anche un sensibile pregiudizio per poter parlare di variazione essenziale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Valore del certificato di agibilità

27 Feb 2025
27 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ribadisce la natura igienico-sanitaria del certificato di agibilità-abitabilità rilasciato dal Comune per un’unità immobiliare, che non può costituire legittimazione urbanistico-edilizia dell’immobile medesimo.

La pronuncia, lo si evidenzia, è anteriore all’introduzione dell’art. 34-ter, co. 4 T.U. Edilizia.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia di piani attuativi

27 Feb 2025
27 Febbraio 2025

La rassegna contiene i seguenti 5 post:

1.   Parere preventivo della Soprintendenza sui PUA

2. Diritti meramente patrimoniali nascenti da convenzioni urbanistiche decadute e questioni di giurisdizione

3. La delibera comunale che sospende tutti i procedimenti di PUA per la variante sul consumo di suolo

4. PUA e proroghe covid

5. Il mero ritiro dell’atto di adozione di un PUA

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Convertito in legge il decreto Cultura

26 Feb 2025
26 Febbraio 2025

Con la l. 21 febbraio 2025, n. 16 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 46 del 25.02.2025) è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

La legge è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-25&atto.codiceRedazionale=25G00023&elenco30giorni=false.

Il testo coordinato del d.l. 201/2024, come convertito dalla l. 16/2025, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-25&atto.codiceRedazionale=25A01255&elenco30giorni=false.

In particolare, l’art. 3 d.l. cit. istituisce un fondo di 4 milioni di euro per il 2024 destinato a finanziare l’apertura di nuove librerie da parte degli under 35, con priorità ai Comuni in aree interne, svantaggiate o prive di librerie.

Si segnala anche l’art. 7, co. 2 d.l. cit., ai sensi del quale, al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli artt. 142 e 143 del regolamento di esecuzione del TULPS, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA ex art. 19 l. 241/1990, presentata dall’interessato al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Manufatti precari

26 Feb 2025
26 Febbraio 2025

Il TAR Catania ha affermato che il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell’opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. La precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene. Ne consegue l’obbligo di valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia di vincolo paesaggistico e abusi edilizi

26 Feb 2025
26 Febbraio 2025

La rassegna contiene i seguenti 9 post:

 1.  Abusi edilizi in area paesaggistica

2. Motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica

3. Principio del tempus regit actum e abusi edilizi in area paesaggistica

4. Il procedimento di autorizzazione paesaggistica

 5. Preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma

6. Volumi abusivi in area paesaggistica

 7. Nuove superfici e nuovi volumi in area paesaggistica, risalenti nel tempo

 8. Autorizzazione paesaggistica e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità 

9. Vincolo paesaggistico e Zona B ante 1985

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Commistione tra Ufficio edilizia e Ufficio paesaggistico

26 Feb 2025
26 Febbraio 2025

Il TAR Veneto evidenzia la necessità di distinguere tra profili paesaggistici e profili urbanistico-edilizi di una pratica edilizia, i quali devono essere valutati da Uffici diversi, considerato anche che i primi richiedono adeguati livelli di competenze tecnico-scientifiche, e la cui valutazione non deve poter subire influenze di alcun tipo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Giurisprudenza sulla autonomia della valutazione paesaggistica rispetto a quella edilizia

26 Feb 2025
26 Febbraio 2025

La rassegna contiene i seguenti 5 post:

1. Istanza di sanatoria e di compatibilità paesaggistica

 2. Interazione tra la valutazione urbanistica e quella paesaggistica

3. Valutazioni urbanistiche e paesaggistiche, in occasione di una SCIA in sanatoria

4. Valutazioni paesaggistiche e urbanistiche

 5. Non conformità paesaggistica e sanatoria edilizia

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Recesso della Stazione appaltante per sopravvenuta interdittiva antimafia

26 Feb 2025
26 Febbraio 2025

Il TAR Catania ha affermato che l’interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica ex lege: a) parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione e nell’ambito delle tipologie di rapporti giuridici delineate dall’art. 67 d.lgs. 159/2011; b) temporanea del suo destinatario ad assumere, o a mantenere, la titolarità di diritti soggettivi e interessi giuridici con la P.A., potendo essa venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell’Autorità amministrativa competente.

Il recesso della Stazione appaltante per sopravvenuta informativa antimafia è un atto estraneo alla sfera di diritto privato, che esprime uno speciale potere pubblicistico che spetta alla Stazione stessa anche nella fase esecutiva del contratto, finalizzato a scongiurare il rischio di intrattenere rapporti contrattuali con imprese legate alla criminalità organizzata: prevale l’interesse pubblicistico e non trovano applicazione le regole del diritto privato, sicché la giurisdizione a conoscere delle relative controversie appartiene al G.A.

A fronte di un’interdittiva che accerti il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata (valutazione compiuta dal Prefetto, a monte, in ordine ad un requisito fondamentale richiesto dall’ordinamento per la partecipazione alle gare), non residua in capo all’Ente committente (a valle) alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza.

A fronte di un’interdittiva persistentemente efficace, quand’anche sub iudice, la P.A. è tenuta a procedere con assoluta immediatezza al recesso/risoluzione del contratto/convenzione in corso di esecuzione in modo totalmente vincolato e in modo definitivo, anche rispetto alle successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva prefettizia e alle ragioni di contestazioni di essa, salvo il caso che, alla data in cui la P.A. si trovi a dover pronunciare sulle sorti del contratto, l’interdittiva sia già stata sospesa (con decreto o con ordinanza cautelare del giudice competente) o annullata (pur se con sentenza di primo grado non sospesa); restano ovviamente salvi gli eventuali profili risarcitori nei confronti unicamente dell’organo statale che ebbe a emanare l’interdittiva.

La validità del recesso deve essere apprezzata dal giudice, in forza del principio del tempus regit actum, con riferimento alla data della sua adozione, rimanendo ininfluenti sulle sue sorti gli atti sopravvenuti e le successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva prefettizia.

Il recesso ex art. 190 d.lgs. 36/2023 (da una concessione pubblica) è espressione di un diritto potestativo che la P.A. può esercitare per motivi di interesse pubblico, spettando in tal caso al concessionario, tra l’altro, un indennizzo a titolo di mancato guadagno, i cui criteri di quantificazione devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell’ambito del bando di gara e indicati nel contratto, con la previsione altresì di un vincolo di destinazione per il suo utilizzo. La sua disciplina non è estensibile al recesso dalla concessione di costruzione e gestione per interdittiva, in quanto tale recesso, al di là del nomen iuris, è espressione di un potere pubblicistico diretto a evitare il mantenimento del rapporto contrattuale con l’operatore economico nei cui confronti siano emersi sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata e per esso “restano ferme” le specifiche previsioni di settore (che fanno salvi “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”); il recesso, in tal caso, non è “addebitabile” a scelte discrezionali dell’Ente committente, il quale è vincolato alla doverosa e necessitata risoluzione (recesso) e non può ragionevolmente subirne anche le conseguenze nei termini economici del mancato guadagno.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La resilienza climatica attraverso la rigenerazione urbana

26 Feb 2025
26 Febbraio 2025

Segnaliamo l'intervento del dott. Nicola Durante "La resilienza climatica attraverso la rigenerazione urbana", al convegno “La tutela climatica attraverso il diritto”:

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/74202881/24-2-25Durante_La+resilienza+climatica+attraverso+la+rigenerazione+urbana.docx/d7f87ab2-a489-8fe6-bc5d-f2a61d4e4ab1?t=1740389088081

Durante esplora come la rigenerazione urbana possa contribuire alla resilienza climatica, integrando interventi di sostenibilità ambientale e recupero urbano.

Introduzione

Durante introduce il concetto di rigenerazione urbana come un insieme di interventi che spaziano dalla riconversione delle aree abbandonate al recupero delle periferie degradate e alla rivitalizzazione dei centri storici marginalizzati. Questi interventi devono essere realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale, salvaguardia del suolo e miglioramento della biodiversità urbana.

Resilienza climatica

La resilienza climatica è definita come la capacità delle città di adattarsi e resistere agli impatti dei cambiamenti climatici. Durante sottolinea l’importanza di stimolare una maggiore eco-efficienza ambientale, come indicato nella Dichiarazione della conferenza dei Ministri dell’U.E. di Toledo del 2010. La giurisprudenza italiana ha riconosciuto il territorio come una risorsa complessa e non rinnovabile, essenziale per l’equilibrio ambientale e capace di esprimere una funzione sociale.

Rigenerazione urbana

La rigenerazione urbana è vista come una strategia pubblica che integra più settori, combinando le funzioni del governo del territorio con la tutela dell’ambiente. Tuttavia, Durante evidenzia diversi problemi giuridici e tecnici che ostacolano l’attuazione pratica di questa strategia.

Riparto delle competenze legislative

Uno dei principali problemi riguarda il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni. Lo Stato è responsabile della tutela ambientale, mentre le regioni gestiscono il governo del territorio. Questo dualismo può creare conflitti e inefficienze nella pianificazione e attuazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Definizione di rigenerazione urbana

Un altro problema è l’assenza di una definizione chiara e univoca di rigenerazione urbana nel nostro ordinamento. Il Testo Unico dell’edilizia menziona la rigenerazione urbana in vari articoli, ma senza definirne precisamente i tratti distintivi. Questo crea incertezze nell’applicazione delle norme e nella qualificazione degli interventi.

Interventi demo-ricostruttivi

Durante analizza anche la qualificazione degli interventi demo-ricostruttivi e la natura dei titoli edilizi richiesti. La normativa distingue tra ristrutturazione “leggera” e “pesante”, con diverse implicazioni per gli incentivi e le autorizzazioni necessarie. È fondamentale stabilire quando un intervento demo-ricostruttivo possa essere considerato rigenerazione urbana.

Limiti generali agli interventi di rigenerazione

Infine, Durante discute i limiti generali applicabili agli interventi di rigenerazione urbana, come l’obbligo del piano attuativo nelle zone centrali e di pregio e il rispetto delle distanze legittime preesistenti. Questi limiti possono frenare le iniziative di rigenerazione e richiedono una pianificazione attenta e coordinata.

Conclusione

Durante conclude che l’ordinamento italiano è ancora lacunoso in termini di dispositivi efficaci per la rigenerazione urbana. La mancanza di una cornice legislativa stabile e mirata rende difficile la realizzazione di interventi innovativi e sostenibili. Tuttavia, l’approccio empirico e sperimentalista basato sulle peculiarità del caso concreto può offrire soluzioni pratiche e adattabili.

Post di Daniele Iselle

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