16 Ottobre 2024
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, nella parte in cui afferma che sono da considerare privi di rilevanza urbanistico-edilizia – ai fini della normativa antisismica – le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità .
Il TAR ha considerato irrilevante la ricostruzione (a seguito di un incendio) di un plateatico in legno, pavimentato in doghe, delimitato da tre pareti in legno/vetro, coperto da tende avvolgibili, con le seguenti dimensioni: 9,00 ml di lunghezza; 4,90 ml di profonditĂ e 2,10 ml di altezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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