30 Ottobre 2024	
				Il T.A.R. Marche, aderendo alla recente giurisprudenza amministrativa e penale, stabilisce che se l’immobile derivante dalla demolizione e ricostruzione ha perso ogni tratto dell’edificio pre-esistente, non si è in presenza di una ristrutturazione edilizia, configurandosi come un intervento di nuova costruzione. 
Tuttavia, si evidenzia che il Collegio ha applicato la normativa vigente ratione temporis, ovvero quella antecedente alle recenti modifiche normativa apportate all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. edilizia.
Ciò posto, si evidenzia che la recente giurisprudenza civile sembra comunque condividere tale approdo e, quindi, interpretare in senso rigoroso il concetto della ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione (totalmente) differente dall’edificio precedente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
 
				
				
				
				
								
			 	
			
		
Commenti recenti