Sulle condizioni dell’azione
Il T.A.R. ricorda che per impugnare un titolo edilizio occorre dimostrare in giudizio sia la legittimazione attiva ad agire sia l’interesse al ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che per impugnare un titolo edilizio occorre dimostrare in giudizio sia la legittimazione attiva ad agire sia l’interesse al ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.
Se anche si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, si dovrebbe valutare l’applicazione dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha annullato l’atto con cui il Comune sospendeva l’efficacia di una previa ordinanza di demolizione, fino al giorno in cui la Corte d’appello avesse chiarito la titolarità delle aree ove sorge l’abuso.
Risultava violato l’art. 21-quater, co. 2, II-III periodo l. 241/1990, secondo cui “il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il Comune irrogava la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 nella misura massima, poiché l’abuso edilizio accertato rientrava all’interno di una lottizzazione abusiva.
Il privato eccepiva che il Comune aveva un apposito regolamento che quantificava in modo diverso (e, ovviamente, minore) la sanzione in parola, parametrandola ai metri quadri abusivi.
Il TAR Palermo ha accolto quest’ultima tesi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto rileva che non è necessario per l’Ente motivare l’applicazione della sanzione demolitoria rispetto a quella pecuniaria, una volta che abbia qualificato l’abuso come “nuova opera” (la cui costruzione senza titolo comporta l’obbligo di demolizione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 217 del 16.09.2024) il d.l. 16 settembre 2024, n. 131, entrato in vigore il 17.09.2024, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il decreto-legge è disponibile al seguente link:
Si segnala in particolare l’art. 1 del d.l. cit. (rubricato Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118), con il quale si apportano modifiche alla l. 118/2022 volte a chiudere il contenzioso con l’UE in materia di concessioni ai balneari.
In particolare, si prevede che le concessioni in essere siano prorogate sino al 30 settembre 2027 termine che, in caso di “ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva”, potrebbe arrivare fino al 31 marzo 2028. La durata delle concessioni previste dev’essere compresa tra i 5 e i 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.
Nella riforma è previsto anche l’obbligo di assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
Post di Alberto Antico – avvocato
Pubblichiamo il secondo aggiornamento di tutte 5 le schede di commento di Italiaius alla riforma apportata dal cd. decreto Salva Casa (d.l. 69/2024) e dalla sua legge di conversione (l. 105/2024).
Ricordiamo che il progetto è quello di revisionare e di integrare le schede e di ripubblicarle all'esito delle osservazioni dei lettori.
Scheda n.1: sottotetti, attività edilizia libera, stato legittimo - 2° aggiornamento
Scheda n. 2: cambio d'uso - 2° aggiornamento
Scheda n. 4: parziali difformità, tolleranze costruttive - 2° aggiornamento
Scheda n. 5: PdC in sanatoria e SCIA in sanatoria - 2° aggiornamento
Spesso ci si chiede se, per realizzare una nuova costruzione all’interno di un lotto in parte edificato, è necessario considerare il volume ivi presente e già assentito dal Comune in base alle norme dell’epoca di costruzione od in base alla normativa sopravvenuta che, molto spesso, considera in modo diversi i volumi e/o le superfici?
Nello specifico, occorre applicare i criteri dell’epoca di rilascio del titolo edilizio in ragione del principio tempus regit actum, oppure è legittimo applicare la normativa vigente e, per l’effetto, scomputare e/o aggiungere volumi che, in passato, non erano considerati tali o che all’opposto lo erano?
Sul punto il Consiglio di Stato sembra delineare la seguente road map:
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto rileva che nelle zone A gli interventi di ristrutturazione con modifica di sagoma e/o volume sono ammessi solo se previsti dalle norme comunali o da un PUA; tale prescrizione si riferisce ad ogni tipo di demoricostruzione, sia totale sia parziale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che un locale qualificato come autonomo (e non come mero elemento d’arredo) deve rispettare le distanze previste dal codice civile. In ogni caso, il profilo urbanistico-edilizio e quello civilistico, in materia di distanze dal confine, si collocano su piani diversi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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