19 Settembre 2024
Il TAR Catania ha affermato che in linea di principio, il consigliere comunale (al pari del Sindaco e degli assessori), come tale, non è legittimato ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente; deve, però, riconoscersi la legittimazione attiva all’organo (Sindaco, Consiglio, Giunta) o a singoli componenti dello stesso (Sindaco, consiglieri, assessori), allorquando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul munus e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica interferenti come tali sul corretto esercizio del mandato.
In altre parole, la legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello ius ad officium.
Post di Alberto Antico – avvocato
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