Danno-conseguenza
Il T.A.R. ricorda in che termini deve essere dimostrato in giudizio il cd. danno-conseguenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda in che termini deve essere dimostrato in giudizio il cd. danno-conseguenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha escluso di poter decidere una domanda risarcitoria, in ragione della sua novità e del carattere irrituale della sua proposizione nelle sole memorie conclusive non notificate.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, un’impresa impugnava il decreto del Questore che revocava la sua licenza per tenere trattenimenti musicali e danzanti. Nelle more del giudizio otteneva una nuova licenza, ma l’impresa chiedeva ugualmente l’accertamento dell’illegittimità della revoca, a fini risarcitori.
Il TAR Palermo ha ravvisato la permanenza dell’interesse alla decisione.
In casi simili, è infatti sufficiente che nel corso del giudizio vi sia stata la dichiarazione del ricorrente di avere interesse a che sia accertata l’illegittimità dell’atto impugnato al fine di proporre in un futuro giudizio la domanda risarcitoria.
Non occorre a questo scopo che siano esposti i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né che questa sia in concreto proposta. L’accertamento di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a. dev’essere coordinato con l’art. 30, co. 5 c.p.a., che consente di proporre la domanda risarcitoria «nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza».
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a. richiede la sola dichiarazione della parte di avervi interesse a fini risarcitori, mentre non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione, fermo restando che la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti. Il giudice, dopo che è stato manifestato l’interesse risarcitorio, deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o no legittimo, mentre non è tenuto a pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda.
Post di Alberto Antico – avvocato
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 244 del 17.10.2024) il d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, entrato in vigore il 18.10.2024, contenente disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
Il decreto-legge è disponibile al seguente link:
Tra le altre cose, si segnala che la riforma introduce numerose modifiche al d.lgs. 152/2006, cd. Codice dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Segnaliamo altresì un articolo di Daniele Iselle sul tema:
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 244 del 17.10.2024) il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2024, contenente i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l’emergenza adottati dalla commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.
Il decreto è disponibile al seguente link:
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda i presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per introdurre legittimamente una zona a traffico limitato (ZTL).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. stabilisce che le motivazioni che devono sorreggere l’imposizione del vincolo di interesse culturale, ex art. 10, c. 3 del d.lgs. n.42/2004, devono essere esplicite in modo completo ed esaustivo, avendo cura di considerare anche il rapporto d’interdipendenza con altri elementi o con il contesto circostante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 (secondo cui “gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 […] non trovano applicazione per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”) non può essere interpretato nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico; sussiste invece la necessità di indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, si trattava di trovare un difficile coordinamento tra Piano Casa, N.A. del P.A.I. e N.T.A. del P.A.T. comunale.
Il TAR, dopo aver riconosciuto che il caso di specie richiedeva una delicata “operazione di ortopedia giuridica”, ha ritenuto di eccepire “un’assenza di dialogo tra amministrazione e amministrati che, se fosse stato ricercato, avrebbe certamente evitato, da un lato, il protrarsi di una situazione ingravescente per i ricorrenti, dall’altro, l’instaurazione di un contenzioso e l’impiego di risorse umane e economiche”.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.A. conoscere dell’azione con cui il ricorrente, pur impugnando formalmente il provvedimento di rigetto della domanda di stabilizzazione, lamenta in realtà la scelta discrezionale della P.A. di indire un concorso pubblico per un profilo ritenuto equipollente a quello del ricorrente stesso, invece che dare corso alla procedura di stabilizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Commenti recenti