28 Gennaio 2025
Nel caso di specie, il privato impugnava un P.I. comunale, onde tutelare il proprio interesse ad ottenere la destinazione a parco pubblico di un’area pianificata a parcheggio.
A seguire, il Comune approvava una variante parziale al P.I., dove confermava in loco la destinazione a parcheggio, che il privato non impugnava, in quanto appunto variante parziale.
Il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile il ricorso.
La variante in questione, quale che sia la terminologia impiegata per definirne i contenuti, ha implicato la ripubblicazione dell’intero Piano, valendo a definire un nuovo assetto del territorio, secondo previsioni, che, in termini di servizi e infrastrutture, sono tra loro necessariamente interconnesse, sicché l’intangibilità di una parte della disciplina di Piano impedisce di ridiscutere il resto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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