Il T.A.R. riconosce la propria giurisdizione in caso di contestazioni mosse avverso un accordo traslativo che verta su aspetti edilizio-urbanistici approvato dal Consigli comunale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nella medesima sentenza il Collegio afferma che, dopo l’avvio del procedimento amministrativo e la valutazione delle osservazioni pervenute, l’ente locale non ha l’onere di controdedurre, in modo analitico e puntuale, alle stesse, essendo sufficiente dimostrare che il Comune le abbia esaminate e non condivise.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che la Regione è competente a disciplinare i quantitativi degli scarichi ammessi nella laguna di Venezia, anche in applicazione del principio euro-comunitario di precazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., laddove l’utilizzo esclusivo, da parte del singolo condòmino, del bene comune determini un sostanziale e concreto impedimento agli altri condòmini di servirsi della cosa, senza consentire un adeguato uso alternativo, l’uso individuale e più intenso della cosa comune da parte del singolo condòmino non può essere ammesso, senza l’autorizzazione degli altri condòmini o dell’assemblea condominiale.
Applicando i suddetti principi civilistici alla particolare fattispecie in esame, ambientata in Comune di Venezia, ne consegue che, laddove la richiesta di specchio o spazio acqueo da parte di un singolo condòmino, tenuto conto della specifica situazione concreta, alteri il rapporto di equilibrio nel godimento dell’oggetto della comunione, cioè nell’utilizzo della riva privata, la stessa non potrà essere accolta se non previo nulla osta da parte dei condòmini o dell’assemblea.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sui presupposti che devono sorreggere l’interesse al ricorso in materia di procedure ad evidenza pubblica. Nel caso di specie, la terza classificata aveva impugnato l’aggiudicazione della seconda classificata che, però, poi era stata esclusa dalla S.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la notifica da un indirizzo PEC istituzionale della P.A., rinvenibile nel rispettivo sito, non viola l’art. 3-bis, co. 1, II periodo l. 53/1994 - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi.
Non è possibile invocare il carattere chiuso dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. 179/2012, nonché dell’indice dei domicili digitali delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi ex art. 6-ter d.lgs. 82/2005, essendo fatto obbligo alle PP.AA. stesse di aggiornare gli indirizzi dell’Indice, la cui gestione è affidata all’AGID, mentre l’eventuale incompletezza dell’elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale, ma non inficia la regolare provenienza dell’attività notificatoria da indirizzo PEC comunque riferibile alla P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha indagato se, ai fini di valutare l’irricevibilità per tardività del ricorso proposto da un condominio contro il PdC ottenuto dal vicino, il dies a quo si dovesse individuare nella data di inizio dei lavori con contestuale esposizione del cartello di cantiere, o nella data in cui il progetto edilizio assentito dal Comune è stato illustrato, con consegna di copia del permesso di costruire, delle tavole progettuali e del rendering di progetto all’assemblea condominiale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile, per carenza originaria di interesse, un ricorso avverso il titolo edilizio ottenuto dal vicino, avente ad oggetto una demo-ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge sul terzo Piano casa, del 70%, al fine di realizzare 1.246,72 mq di residenza suddivisi in dieci unità immobiliari.
Il PdC avversato prevedeva lo sviluppo dell’edificazione sulla parte del compendio più distante dalla proprietà del ricorrente che, invece, potrà godere dell’ampia area adibita a verde e area giochi per bambini progettata e realizzata proprio nella parte a sud, confinante con la proprietà dello stesso. Inoltre, risultano rispettate le distanze tra i fabbricati ed è stata mantenuta libera la superficie prevista a standard dalla scheda del PUA ivi vigente. La circolazione, infine, sarà garantita da una viabilità interna, privata.
Quanto all’asserita lesione alle potenzialità edificatorie della proprietà del ricorrente, data la limitata estensione dell’area dello stesso, questi non ha mai potuto vantare una legittima aspettativa a un autonomo intervento edilizio. Peraltro, essendo scaduta la previsione che includeva tale proprietà in un ambito soggetto a PUA per la sua edificazione, il ricorrente non poteva nemmeno pretendere la valorizzazione della propria proprietà attraverso la partecipazione a un’iniziativa edilizia d’ambito, con la conseguenza che, anche per tale profilo, deve escludersi che la concessione del titolo edilizio impugnata dal ricorrente abbia effettivamente leso la sua posizione giuridica soggettiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile, per carenza originaria d’interesse, il ricorso di un privato, proprietario di un vigneto, che impugnava il titolo edilizio del vicino, ove si assentiva la costruzione di una residenza in un terreno agricolo.
La progettata casa di abitazione del controinteressato sorgerà in un piccolo segmento del tutto insignificante rispetto alla grande dimensione del fondo agricolo coltivato a vigneto dal ricorrente, segmento che non può oggettivamente incidere negativamente sulle coltivazioni e sul valore dei terreni del ricorrente stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente impugnava il titolo edilizio ottenuto dal vicino, avente ad oggetto una demo-ricostruzione con ampliamento, deducendo, tra gli altri motivi, un errore di calcolo per eccesso nel dimensionamento della superficie utile assentita nonché una presunta difformità dello stato di fatto rispetto alla sua rappresentazione catastale.
Il TAR Veneto ha dichiarato il motivo inammissibile per originaria carenza d’interesse, poiché dall’esame degli atti non si desumeva quale sarebbe lo specifico pregiudizio derivante al ricorrente dalle presunte descritte violazioni.
Si segnala che in passato ferveva il dibattito sulla differenza tra l’interesse al ricorso e l’interesse al motivo: il vicino deve dimostrare di subire un pregiudizio dal titolo edilizio del vicino, e a quel punto può eccepire qualunque vizio di legittimità, oppure deve sollevare solo quei motivi di ricorso strettamente connessi al pregiudizio che egli sta subendo?
Il TAR sembra sposare questa seconda tesi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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