6 Giugno 2024
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, degli artt. 1, co. 2, lett. f e 7, co. 2, lett. d d.lgs. 39/2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da Amministrazioni locali (Provincia, Comune o loro forme associative in ambito regionale).
Il legislatore delegante, con la l. 190/2012, aveva inteso di limitare il divieto di nomina solo a chi in precedenza avesse ricoperto un incarico politico in senso stretto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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